Cassazione Civile, Ordinanza n. 28865/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per l’anno 2012 emessi dal Comune su terreni qualificati nel piano regolatore generale come edificabili. I contribuenti hanno impugnato la decisione della CTR Toscana che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti, sostenendo: 1) che la qualificazione edificatoria non poteva derivare solo dal PRG, in assenza di strumenti attuativi, perché in concreto i terreni non sarebbero stati edificabili; 2) che la norma di interpretazione autentica richiamata dal giudice regionale sarebbe contraria all’art. 53 Cost.; 3) che la CTR avrebbe omesso di esaminare l’eccezione secondo cui i terreni erano esenti da IMU in quanto terreni agricoli ricadenti in area montana ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 504/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, ai fini IMU/ICI, l’edificabilità va desunta dalla qualificazione dell’area nel piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che sia necessario il perfezionamento regionale o l’esistenza di strumenti attuativi. Ha inoltre rilevato che il dubbio di legittimità costituzionale era già stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte costituzionale. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR, qualificando i terreni come edificabili, aveva implicitamente escluso che fossero terreni agricoli agevolabili/esenti in area montana. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Norma di interpretazione autentica: ai fini dell’imposizione, l’edificabilità dell’area si desume dalla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale, anche se non approvato definitivamente dalla Regione e anche in mancanza di strumenti attuativi.
art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Richiamato quale ulteriore base dell’interpretazione autentica sulla nozione di area fabbricabile ai fini fiscali.
art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La nozione di area fabbricabile va letta in coerenza con la qualificazione urbanistica del terreno secondo il piano regolatore generale.
art. 2 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Individua, insieme alle altre norme richiamate, i presupposti dell’imposta sugli immobili.
art. 8 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato tra le disposizioni che individuano il presupposto dell’IMU.
art. 9 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato tra le disposizioni che individuano il presupposto dell’IMU.
art. 59, comma 1, lett. f), D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato come eventuale base per un riconoscimento comunale di rimborso per anni pregressi, ma non come diritto automatico del contribuente.
art. 7, comma 1, lett. h), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27 dicembre 1977, n. 984"
L’esenzione opera solo per terreni agricoli; è esclusa quando i terreni sono qualificati come edificabili.
art. 53 Cost.
La Corte richiama il precedente della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto con il principio di capacità contributiva, poiché la potenzialità edificatoria è un indice oggettivo di capacità contributiva e il criterio del valore venale rispecchia il valore di mercato del bene.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini IMU e ICI, un’area va considerata edificabile quando tale qualificazione risulti dallo strumento urbanistico generale comunale, anche se il piano non sia stato ancora approvato definitivamente dalla Regione e anche in assenza di strumenti attuativi.
- La potenzialità edificatoria rileva già come indice oggettivo di capacità contributiva e giustifica la tassazione sul valore venale del bene, senza che le successive variazioni dello stato di attuazione urbanistica comportino di per sé il rimborso delle annualità pregresse.
- L’esenzione prevista per i terreni agricoli situati in aree montane o di collina non è applicabile quando il fondo è qualificato come area fabbricabile ai fini dell’imposizione.
- La censura di omessa pronuncia può essere superata quando la decisione di rigetto sul punto principale comporti, in modo implicito ma univoco, il rigetto anche dell’eccezione incompatibile con quella qualificazione.
- La legittimità costituzionale della disciplina che attribuisce rilievo alla classificazione urbanistica ai fini fiscali è esclusa quando la potenzialità edificatoria costituisce un elemento oggettivo idoneo a incidere sul valore di mercato del terreno.
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