Sentenza del 23/11/2022 n. 34576 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - accertamento con adesione -obbligo perfezionamento mediante versamento impugnazione accordo-esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto preclusa l'impugnazione degli avvisi di accertamento in quanto era intervenuta una definizione mediante accertamento con adesione con fissazione del quantum debeatur. Il contribuente contestava che l'accertamento con adesione non si fosse "perfezionato" perché non era stato effettuato il versamento delle somme concordate (vincolate su conto sottoposto a sequestro penale e quindi non disponibili); deduceva che, ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997 art. 9 e correlati, il perfezionamento si consegue con il pagamento almeno della prima rata e che, in mancanza di perfezionamento, gli atti originari restavano impugnabili. Altri motivi denunciavano violazioni relative all'interesse ad agire, alla determinazione e motivazione delle sanzioni (anche alla luce dello ius superveniens), e alla distribuzione dell'onere della prova in relazione al rientro dei capitali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui, una volta concluso l'accertamento con adesione e determinato anche il quantum debeatur mediante sottoscrizione dell'accordo, l'accordo diventa intoccabile e non è più impugnabile dal contribuente; il perfezionamento (estinzione dell'effetto dell'atto impositivo) avviene con il pagamento di quanto concordato (o della prima rata), ma la possibilità di impugnare l'accordo viene esclusa già dopo la sua conclusione. L'atto impositivo rimane in vita solo a garanzia del fisco finché non sia stato perfezionato tramite pagamento; l'eventuale inadempimento legittima l'uso di mezzi coercitivi da parte dell'Ufficio, senza travolgere l'accordo. Quanto alle sanzioni e alla questione dello ius superveniens, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito allegazioni concrete né un criterio alternativo per ricalcolare le sanzioni; inoltre la CTR aveva motivato la rideterminazione richiamando la tabella prospetto depositata dall'Agenzia. Sui profili probatori relativi al rientro dei capitali (art. 2697 c.c.) la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato il completo rientro e anzi emergessero dati dell'Anagrafe Tributaria contrari. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato, con condanna del ricorrente alle spese e con conferma dell'obbligo, se dovuto, di versare contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione)
art. 2; art. 6 comma 4; art. 7; art. 9
L'accordo di adesione, una volta concluso con la fissazione del quantum deveatur, è immodificabile e non impugnabile dal contribuente; il perfezionamento della definizione si ottiene con il versamento di quanto concordato (o della prima rata). L'atto impositivo conserva efficacia a garanzia del fisco fino al perfezionamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudizio tributario)
Riferimenti utilizzati in relazione all'interesse ad agire e ai criteri processuali per impugnare determinazioni tributarie e per la liquidazione/ motivazione delle somme e sanzioni.
Codice di procedura civile
art. 100; art. 112; art. 132; art. 360 (comma 1, nn. 3 e 4)
Richiamati per i rimedi in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme). Art. 360 indica i motivi di ricorso per cassazione; art. 132 riguarda la motivazione delle sentenze.
Codice civile
Richiesto dal ricorrente in ordine alla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia adempiuto al suo onere probatorio in relazione al completo rientro dei capitali.
Legge 6 agosto 2013, n. 97 (ius superveniens)
Rilevata come norma sopravvenuta invocata per rideterminare in diminuzione le sanzioni; la Corte ha stabilito che l'allegazione teorica dello ius superveniens non è sufficiente senza specifiche e concrete indicazioni sul suo impatto sul calcolo della sanzione.
D.Lgs. n. 158/2015
Menziomento relativo alle modifiche in tema di sanzioni; la Corte osserva che le modifiche non operano automaticamente in favore del contribuente senza dimostrazioni concrete.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni e regime transitorio; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13 comma 1-quater (introdotto L. 24 dicembre 2012, n. 228 art.1 comma 17)
Riferimento per l'obbligo processuale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che la Corte ha dichiarato sussistente ove dovuto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra la 'conclusione' dell'accordo di adesione (sottoscrizione e fissazione del quantum) e il suo 'perfezionamento' (estinzione dell'obbligazione tramite pagamento): la sottoscrizione rende l'accordo immodificabile e generalmente impedisce l'impugnazione da parte del contribuente.
- Il perfezionamento avviene con il pagamento di quanto concordato (almeno la prima rata); fintanto che non si paga l'atto impositivo conserva efficacia come garanzia del fisco e l'Amministrazione può esercitare mezzi coercitivi in caso di inadempimento, senza che ciò annulli l'accordo.
- Se si intende contestare questioni sostanziali relative all'accertamento, farlo prima della sottoscrizione dell'adesione: dopo la conclusione dell'accordo le possibilità di successo in giudizio sono fortemente limitate.
- Se si lamenta l'impossibilità di effettuare il pagamento (es. somme sequestrate o rifiuto della banca), è fondamentale documentare tempestivamente e compiutamente tutti i tentativi di pagamento e gli ostacoli concreti; tuttavia la giurisprudenza non garantisce che tale impossibilità faccia venir meno gli effetti preclusivi dell'accordo.
- Quanto alle sanzioni e allo ius superveniens, per ottenere benefici è necessario allegare e provare in modo specifico e concreto come la norma sopravvenuta incida sui parametri di calcolo della sanzione; deduzioni generiche sono inidonee.
- In fase di redazione/negoziazione dell'accordo di adesione valutare clausole che tutelino il contribuente (ad es. condizioni sospensive, modalità certe di versamento, garanzie sulla disponibilità delle somme) per evitare effetti preclusivi indesiderati.
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