Sentenza n. 1518/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. 4 del 27 settembre 2022, emesso dal dirigente del settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino, di diniego dell’istanza della ricorrente di definizione di illeciti edilizi presentata ai sensi della L. n. 326/2003 e L.R. n. 53/2004 in data 11 dicembre 2004 prot. 54257 (busta n. 1411/2004) ed avvio ex art. 7 L. n. 241/1990 del procedimento di violazione urbanistico/edilizia n. 8514/2022, per l'esecuzione in assenza di titolo di nuova costruzione consistente in manufatto e palo per postazione tecnica per ripetizione di programmi televisivi (postazione n. 1 sito di Monte Morello), con avvertimento in caso di mancata presentazione di documentazione o di sua irrilevanza per la differente qualificazione dell'intervento entro dieci giorni dalla ricezione del diniego, di adozione di sanzioni sull'opera ex artt. 196 L.R. n. 65/14 e 167 D.Lgs. n. 42/04; - comunicazione contestuale di avvio del procedimento n. 8514/2022 per esecuzione in assenza di titolo di “nuova costruzione consistente in manufatto e palo per postazione tecnica per ripetizione di programmi televisivi (postaz. n. 1 sito di m. Morello…)”, e contestuale comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio delle opere abusive ex artt. 196 L.R. n. 65/2014, 167 D. Lgs. n. 42/2004 , nonché avverso gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di condono edilizio relativa a una postazione tecnica per ripetizione televisiva e contestuale avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di definizione degli illeciti edilizi presentata nel 2004 ai sensi della l. 326/2003 e della l.r. 53/2004, riguardante un manufatto e un palo per postazione tecnica televisiva realizzati senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 53/2004 e dell’art. 196 l.r. 65/2014, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l’opera fosse stata assentita da un’autorizzazione comunale del 1978 e che, pertanto, non fosse stata realizzata in totale assenza di titolo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, valorizzando il lungo intervallo temporale tra la presentazione dell’istanza di condono e il diniego intervenuto nel 2022, dal quale sarebbe derivato il convincimento della definizione favorevole del procedimento. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal diniego illegittimo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’installazione di un ripetitore televisivo stabilmente infisso al suolo, di rilevante altezza e consistenza, costituisca intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.4), d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello stesso decreto. Richiamando il precedente giudicato del Consiglio di Stato n. 105/2021, il giudice ha escluso che l’autorizzazione comunale del 1978, qualificata come provvisoria e relativa alla mera installazione dell’antenna, potesse integrare un titolo edilizio. Ha quindi ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 53/2004, che ammette al condono le opere soggette a concessione edilizia soltanto se realizzate in variazione essenziale o in difformità da un titolo abilitativo esistente, con esclusione delle opere eseguite in totale assenza di permesso di costruire. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e non può generare un legittimo affidamento tutelabile, neppure per effetto del lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono. Il diniego di sanatoria è atto vincolato e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. La domanda risarcitoria è stata rigettata per l’illegittimità non dimostrata del diniego. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lettera e.4), d.P.R. 380/2001
"l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"
L’installazione di un ripetitore televisivo costituisce intervento di nuova costruzione quando, per caratteristiche, altezza, stabilità e impatto, determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione richiedono il previo rilascio del permesso di costruire.
art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 53/2004
"Sono suscettibili di sanatoria [...] le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia [...] realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso"
La disciplina regionale del terzo condono ammette le opere eseguite in variazione essenziale o in difformità da un titolo edilizio esistente, ma non quelle realizzate in totale assenza di permesso di costruire.
art. 196 l.r. 65/2014
È richiamato quale fondamento della disciplina sanzionatoria edilizia, senza che la sentenza ne sviluppi uno specifico contenuto interpretativo.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fondamento della disciplina sanzionatoria paesaggistica conseguente all’abuso, senza specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L’installazione di un ripetitore o di una struttura per telecomunicazioni stabilmente infissa al suolo e caratterizzata da rilevanti dimensioni, altezza e impatto territoriale integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire; la qualificazione non dipende soltanto dalla funzione dell’impianto, ma dalla sua consistenza obiettiva e dalla trasformazione del territorio prodotta.
- Un’autorizzazione provvisoria relativa alla mera installazione di un’antenna, che non abbia natura di titolo edilizio e preveda eventualmente la possibilità di rimozione, non equivale a un permesso di costruire preesistente.
- La disciplina del condono edilizio che ammette le opere realizzate in variazione essenziale o in difformità dal titolo non consente la sanatoria di opere eseguite in totale assenza del necessario permesso di costruire.
- L’abuso edilizio, in quanto illecito permanente, non può fondare un legittimo affidamento alla conservazione della situazione abusiva; il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione dell’istanza di condono non ne determina la legittimazione.
- Il diniego di condono relativo a un abuso edilizio è espressione di attività vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
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