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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44346/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva per alcuni imputati ma confermando la confisca dei beni. Il ricorrente censura la motivazione sui seguenti punti: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie come lottizzazione abusiva invece che semplice abuso edilizio; (2) errata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) e valorizzazione di elementi inconferenti; (3) illegittima estensione e sproporzione della confisca a terreni e immobili non oggetto del reato. Contestava inoltre che le opere e i frazionamenti amministrativi non integrassero una lottizzazione e che la società collegata fosse estranea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione di merito è conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale sul reato di lottizzazione abusiva che può realizzarsi anche mediante atti negoziali, frazionamenti e modifiche di destinazione d'uso, e non richiede la presenza congiunta di tutti gli indici descrittivi. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello circa un'operazione coordinata e unitaria (realizzazione di quattro ville di lusso, strada di servizio, cambio di destinazione d'uso) idonea a incidere sulla destinazione urbanistica e a manifestare dolo intenso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività (nuova censura in cassazione non dedotta in appello) e genericità; inoltre la confisca è stata ritenuta giustificata anche nei confronti di beni intestati a società ritenuta mero schermo del ricorrente. In sintesi: ricorso respinto, confermata la confisca; alcune posizioni erano state estinte per morte o prescrizione in precedenti provvedimenti di merito lì richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    denunzia di vizi di motivazione e violazione di legge in cassazione

    La Corte ricorda che in cassazione non è sufficiente denunciare minime incongruenze argomentative: il vizio di motivazione rilevante deve essere di macroscopica evidenza e decisivo ai fini della decisione

  • art. 30 del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

    norma che disciplina la lottizzazione abusiva

    La norma tutela la pianificazione urbanistica e il controllo del territorio; la fattispecie può realizzarsi sia con attività materiali sia negoziali e non richiede la presenza di tutti gli indici descrittivi: è rilevante la trasformazione urbanistica e l'alterazione della destinazione d'uso

  • art. 44 DPR 380/2001, lett. b) e lett. c)

    distinzione tra abuso edilizio (lett. b) e lottizzazione (lett. c))

    La Corte evidenzia che la differenza tra le fattispecie dipende dall'incidenza dell'intervento sulla destinazione urbanistica complessiva; la pluralità di partecipanti può essere elemento significativo ma non è condizione necessaria per la lottizzazione

  • art. 23-ter d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380

    criterio per la determinazione del mutamento rilevante della destinazione d'uso

    Per valutare il mutamento di destinazione si fa riferimento all'attività svolta in prevalenza in relazione alla superficie utile delle unità immobiliari, non alla superficie complessiva del fondo

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva si configura non solo tramite opere di urbanizzazione ma anche mediante atti negoziali e frazionamenti effettuati con finalità edificatoria: per qualificare l'illiceità occorre valutare l'effetto complessivo dell'intervento sulla destinazione urbanistica dell'area
  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: vanno provati vizi di motivazione macroscopicamente evidenti; omissioni o valutazioni difensive poco sviluppate non sono automaticamente causa di annullamento se la decisione è logicamente spiegata
  • La modifica della destinazione d'uso predominante di unità immobiliari (anche tramite opere interne) può integrare reati edilizi e contribuire alla qualificazione come lottizzazione abusiva, atteso il principio di unitarietà dell'opera
  • La confisca può estendersi a beni intestati a terzi (es. società) qualora emerga che quella persona giuridica sia un mero schermo e abbia beneficiato dell'attività illecita; la buona fede del terzo è requisito decisivo per la tutela
  • Nuove questioni non dedotte in appello e sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili: è necessario contestare specificamente i riepiloghi dei motivi di gravame per poterli poi riproporre
  • Il momento consumativo della lottizzazione si individua nell'ultimo atto integrante la condotta (atto negoziale, opere di urbanizzazione, ultimazione dei manufatti): tale momento incide sulla prescrizione

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