Ordinanza n. 2696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca delle licenze di polizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 8218/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. In primo grado era stata contestata la revoca delle licenze di polizia adottata ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. e dell’art. 257-quater, comma 2, R.D. 635/1940. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’amministrazione aveva fondato la revoca su fatti e circostanze complessivamente ritenuti incidenti sull’affidabilità e correttezza nella gestione dei titoli di polizia, nonché sulla mancata collaborazione con le forze di polizia e sull’omesso pagamento delle sanzioni amministrative precedentemente irrogate per le medesime violazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello privo del fumus boni iuris. Ha giudicato congruamente motivato il provvedimento di revoca sia quanto ai fatti posti a fondamento della valutazione negativa sull’affidabilità e correttezza dell’impresa, sia quanto alla proporzionalità della revoca. In particolare, il giudice ha valorizzato il comportamento non collaborativo con le forze di polizia e il carattere non emendativo della condotta, correlato al mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per le stesse violazioni. La domanda cautelare è stata quindi respinta. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito dell’appello all’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
art. 10 T.U.L.P.S.
Indicato quale base normativa della revoca delle licenze di polizia; il giudice ha ritenuto congrua la motivazione dell’atto in relazione all’affidabilità e correttezza nella gestione dei titoli.
art. 257-quater, comma 2, R.D. 635/1940
Indicato quale ulteriore base normativa del provvedimento di revoca delle licenze di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, sulla base della sommaria delibazione propria della fase, il provvedimento amministrativo impugnato risulti assistito da una motivazione congrua sui presupposti fattuali e sulla misura adottata.
- La revoca di licenze di polizia può risultare adeguatamente motivata quando l’amministrazione valuti complessivamente fatti e circostanze oggettive idonei a incidere sull’affidabilità e sulla correttezza del titolare nella gestione dei titoli di polizia.
- Ai fini della valutazione della proporzionalità della revoca di titoli di polizia, possono assumere rilievo il comportamento non collaborativo dell’interessato nei confronti delle forze di polizia e il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per le medesime violazioni poste a fondamento della revoca, quale indice di una condotta non emendativa.
- La valutazione cautelare positiva sulla motivazione e sulla proporzionalità della revoca esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, ferma restando la fissazione dell’udienza per la decisione nel merito.
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