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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-475/20

Order of the President of the General Court of 27 November 2020. — LE v European Commission. — Application for interim measures – Grant agreement concluded in the framework of the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) – Recovery of sums paid – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-475/20 R

Giurisprudenza europea62020TO0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione che imponeva a LE il recupero di somme dovute in relazione a un progetto finanziato dal settimo programma quadro. La società aveva dedotto difficoltà finanziarie e criticità nell’accesso al fascicolo, ma non aveva fornito un quadro preciso e documentato della propria situazione economica né dimostrato che il pagamento avrebbe compromesso la sua esistenza. Per questo è stata ritenuta non provata l’urgenza, condizione necessaria per le misure provvisorie.

istanza di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che accerta un’obbligazione finanziaria esecutiva ai sensi dell’articolo 299 TFUE: rigetto per difetto di urgenza

La questione giuridica

Se, in un procedimento per misure provvisorie volto a sospendere l’esecuzione di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 299 TFUE per il recupero di somme dovute in forza di un grant agreement del settimo programma quadro, il richiedente abbia dimostrato l’urgenza, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito; e, in subordine, se le dedotte carenze difensive nel procedimento amministrativo possano supplire alla mancanza di prova del danno.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 299 TFUE può essere concessa solo se il richiedente dimostra, con elementi concreti, precisi e documentati, che l’esecuzione gli arrecherà un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. Il mero pregiudizio finanziario, in assenza di prova che il pagamento comprometta la sopravvivenza dell’impresa, non integra l’urgenza; inoltre, eventuali contestazioni relative all’accesso al fascicolo o ai diritti della difesa non bastano a sostituire la prova del danno richiesto per le misure provvisorie. Nel caso di specie, l’istanza è stata respinta per difetto di urgenza, senza esame del fumus boni iuris e del bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione n. 1982/2006/CE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Sospensione dell’esecuzione di una decisione di recupero ai sensi dell’articolo 299 TFUE

Il presidente del Tribunale, con ordinanza del 27 novembre 2020, ha esaminato un’istanza di misure provvisorie proposta da LE nell’ambito di un ricorso principale diretto all’annullamento della decisione della Commissione C(2020) 3988 final, con la quale era stato accertato un credito nei confronti della società e dichiarata l’esecutività della decisione ai sensi dell’articolo 299 TFUE. La controversia nasce da rapporti finanziari connessi a un grant agreement del settimo programma quadro per ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva concluso nel 2011 un accordo di sovvenzione relativo al progetto ALL-GAS con il coordinatore del consorzio; LE vi era intervenuta come contractor ed era responsabile verso l’Unione per i costi ammissibili della propria affiliata. Nel tempo erano stati erogati prefinanziamenti e pagamenti intermedi, ma in seguito erano emerse contestazioni sull’esecuzione del progetto, fino alla sospensione dell’accordo e alla successiva uscita di LE dal consorzio. Sulla base di audit e di successive verifiche, la Commissione aveva poi avviato e completato il recupero di importi ritenuti indebitamente percepiti, adottando la decisione impugnata per un capitale di EUR 275 915,12 e interessi di mora di EUR 19 464,83.

Domanda cautelare proposta da LE

Nell’istanza cautelare LE chiedeva:

  • la sospensione dell’operatività della decisione impugnata, dei correlati debit decisions e debit notes e della relativa esecuzione da parte della Commissione e di eventuali autorità nazionali;
  • la sospensione dell’obbligo di pagamento di qualsiasi importo derivante da tali atti;
  • in subordine, ogni altra misura ritenuta opportuna. La Commissione si opponeva, chiedendo il rigetto dell’istanza.

Normativa e criteri applicati

Il presidente del Tribunale richiama il sistema delle misure provvisorie fondato sugli articoli 278 e 279 TFUE e sull’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Viene ribadito che gli atti delle istituzioni godono di presunzione di legittimità e che la sospensione dell’esecuzione è eccezionale. Ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il richiedente deve indicare oggetto della controversia, urgenza e fumus boni iuris, fornendo inoltre tutte le prove disponibili.

Valutazione dell’urgenza

Il giudice cautelare decide di esaminare anzitutto l’urgenza. Richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’urgenza sussiste solo se il richiedente dimostra che, senza la misura, subirebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito, danno che deve essere sufficientemente probabile e non meramente ipotetico. In caso di danno finanziario, la misura può essere concessa solo se il pagamento mette a rischio la sopravvivenza dell’impresa.

Nel caso concreto, LE si limitava ad affermare che l’esecuzione della decisione le avrebbe causato gravi difficoltà finanziarie e che, per difendersi adeguatamente, aveva chiesto alla Commissione l’accesso a tutti i documenti del fascicolo ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, il Tribunale osserva che:

  • il danno allegato è esclusivamente patrimoniale;
  • non era stato fornito alcun quadro finanziario preciso e completo, sostenuto da documentazione dettagliata e certificata;
  • né dalla domanda né dagli allegati emergeva che il pagamento degli importi dovuti avrebbe compromesso l’esistenza stessa della società;
  • il solo richiamo alla sproporzione tra l’interesse della società, qualificata come piccola impresa, e quello della Commissione era insufficiente.

Profili relativi all’accesso agli atti e ai diritti della difesa

Il presidente del Tribunale respinge anche l’argomento fondato sull’asserita impossibilità di difendersi adeguatamente per mancanza del fascicolo completo. L’eventuale domanda di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001 non incide sulla valutazione dell’urgenza nel giudizio cautelare. Inoltre, l’eventuale violazione dei diritti della difesa nel procedimento amministrativo non può sostituire la prova del danno grave e irreparabile richiesta per ottenere la sospensione.

Decisione e principio affermato

Poiché la condizione dell’urgenza non era soddisfatta, l’istanza cautelare è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate. La pronuncia conferma che, nelle misure provvisorie contro decisioni di recupero della Commissione, il richiedente deve documentare rigorosamente il rischio di pregiudizio irreparabile; il solo onere finanziario derivante dal recupero non basta, salvo prova che esso possa compromettere la continuità aziendale.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisorierecupero di somme dovute all'unioneprogrammi di ricerca uedanno grave e irreparabileaccesso ai documenti

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