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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-787/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020. — Skatteverket contro Sögård Fastigheter AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione – Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria – Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli. — Causa C-787/18

Giurisprudenza europea62018CJ0787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ribadito che la rettifica della detrazione IVA deve essere richiesta al soggetto passivo che ha operato la detrazione iniziale e non a un diverso acquirente del bene. Anche se uno Stato membro utilizza la facoltà dell’articolo 188, paragrafo 2, per non esigere la rettifica al momento della prima cessione, non può poi spostare l’obbligo sul cessionario in caso di successiva rivendita. La seconda questione, relativa all’articolo 19 della direttiva IVA, è stata dichiarata irricevibile perché astratta e prematura.

IVA e rettifica delle detrazioni su bene immobile: incompatibilità del trasferimento dell’obbligo di rettifica al cessionario che non ha effettuato la detrazione originaria.

La questione giuridica

Se la direttiva IVA osti a una normativa nazionale che, pur applicando l’articolo 188, paragrafo 2, esonerando il cedente dalla rettifica della detrazione quando il cessionario userà il bene immobile solo per operazioni con diritto a detrazione, impone poi al cessionario di rettificare tale detrazione per il periodo residuo se egli rivende l’immobile a un terzo che lo destina ad operazioni esenti o non detraibili. Inoltre, se la risposta cambi nel caso in cui il primo trasferimento costituisca un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi dell’articolo 19 della direttiva IVA.

Principio di diritto

La direttiva IVA osta a una normativa nazionale che trasferisca al cessionario l’obbligo di rettificare una detrazione IVA originariamente effettuata da un diverso soggetto passivo: la rettifica, quando dovuta, deve gravare sul soggetto che ha effettuato la detrazione. La facoltà degli Stati membri ex articolo 188, paragrafo 2, e le misure di cui all’articolo 189 non consentono di derogare a questa regola di fondo, che discende anche dall’articolo 193 e dal principio di neutralità dell’IVA. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica, poiché la qualificazione del trasferimento come cessione di universalità di beni non era ancora necessaria per decidere la controversia principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 19, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e l), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 137, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 184, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 185, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 186, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 187, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 188, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 189, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

Rettifica della detrazione IVA su immobile e divieto di trasferire l’obbligo al cessionario

La causa è un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema svedese) in materia di IVA immobiliare e rettifiche della detrazione. Il caso riguarda la possibilità per un ordinamento nazionale di imporre al cessionario di un immobile la rettifica di una detrazione originariamente effettuata dal precedente proprietario.

Fatti e procedimento principale

La Sögård Fastigheter AB aveva acquistato nel 2012 un immobile, già locato in regime di assoggettamento volontario all’IVA. Il precedente proprietario aveva a sua volta optato per l’imposizione e aveva detratto l’IVA a monte su lavori di riassetto dell’edificio. Al momento della vendita, le parti non avevano convenuto che il precedente proprietario dovesse rettificare la detrazione, né avevano chiesto di porre fine all’assoggettamento volontario.

La Sögård Fastigheter AB aveva continuato a locare l’immobile svolgendo operazioni imponibili, ma nel 2013 lo rivendeva a due privati che non lo avrebbero impiegato per attività soggette a IVA. L’amministrazione tributaria svedese chiedeva allora alla società di rettificare la detrazione operata in origine dal precedente proprietario e di versare l’IVA relativa al periodo residuo di rettifica.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, sul trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e l), sulle esenzioni per cessioni e locazioni di immobili;
  • l’articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e d), sul diritto di opzione per l’imposizione;
  • gli articoli 184, 185, 186, 187, 188 e 189 sulla rettifica delle detrazioni, in particolare per i beni d’investimento;
  • l’articolo 193, che individua come debitore dell’IVA il soggetto passivo che effettua l’operazione imponibile, salvo deroghe tassative.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la direttiva IVA consenta di imporre al cessionario una rettifica della detrazione originariamente effettuata dal cedente, quando il primo trasferimento aveva beneficiato della facoltà dell’articolo 188, paragrafo 2;
  • se la risposta cambi nel caso in cui la prima cessione fosse qualificabile come trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 19 della direttiva IVA.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che gli articoli 184, 185 e 186 disciplinano il meccanismo generale di rettifica, mentre gli articoli 187 e seguenti regolano specificamente i beni d’investimento. L’articolo 188 prevede che, se il bene d’investimento è ceduto durante il periodo di rettifica, la rettifica sia effettuata una tantum per il periodo residuo; inoltre, se la cessione è esente, gli Stati membri possono non esigere la rettifica quando l’acquirente è un soggetto passivo che utilizza il bene solo per operazioni con IVA detraibile.

Tuttavia, la Corte sottolinea che questa facoltà non autorizza gli Stati membri a spostare la responsabilità della rettifica su un soggetto diverso da quello che ha effettuato la detrazione iniziale. La designazione del debitore dell’importo dovuto per rettifica non è una mera modalità applicativa, ma una regola fondamentale del sistema IVA, ricavabile dall’articolo 193. Ne deriva che, se una detrazione va rettificata, la somma dovuta deve essere pagata dal soggetto passivo che ha effettuato quella detrazione.

La Corte respinge gli argomenti basati su certezza del diritto, vantaggio ingiustificato e neutralità del sistema: il fatto che il cessionario modifichi l’uso del bene non legittima comunque l’addebito di una rettifica relativa a un’imposta detratta da un altro soggetto. Inoltre, eventuali effetti economici sul prezzo di vendita derivano dall’autonomia contrattuale delle parti e non possono giustificare una deroga al diritto dell’Unione.

Irricevibilità della seconda questione

Quanto all’eventuale applicazione dell’articolo 19 della direttiva IVA, la Corte osserva che il giudice nazionale aveva chiarito che la qualificazione del trasferimento come cessione di universalità di beni non era ancora oggetto della domanda e sarebbe stata valutata solo in seguito, se necessario. Di conseguenza, la questione era ipotetica e la Corte la dichiara irricevibile.

Dispositivo e principio affermato

La Corte conclude che la direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che, pur non imponendo al cedente la rettifica della detrazione in una situazione rientrante nell’articolo 188, paragrafo 2, imponga poi al cessionario di rettificare quella stessa detrazione per il periodo residuo se egli rivende il bene a un terzo che non lo utilizzerà per operazioni con diritto a detrazione.

Rilievo pratico

Per gli operatori, la sentenza conferma che il meccanismo di rettifica IVA resta ancorato al soggetto che ha esercitato il diritto a detrazione. Gli Stati membri possono disciplinare le modalità applicative e introdurre semplificazioni, ma non possono trasformare il cessionario in debitore di una rettifica riferita alla posizione fiscale del dante causa.

Come è indicizzato

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