Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-835/19

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020. — Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale. — Causa C-835/19

Giurisprudenza europea62019CO0835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha risposto a un rinvio del Consiglio di Stato italiano relativo al divieto nazionale di usare la finanza di progetto per le concessioni autostradali scadute o in scadenza. Ha ritenuto che la direttiva 2014/23/UE non garantisce agli operatori economici il diritto di pretendere la procedura di project financing, poiché la scelta del modello di gestione rientra nella libertà dello Stato membro in una fase anteriore all’aggiudicazione. Di conseguenza, il divieto introdotto dal legislatore italiano non è, in sé, contrario alla direttiva, salvo il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione.

La direttiva 2014/23/UE osta a una norma nazionale che vieti alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza mediante finanza di progetto?

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con l’articolo 30 e con i considerando 5 e 68, osti a una disposizione nazionale che vieta in modo assoluto alle amministrazioni di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza ricorrendo alla procedura di finanza di progetto prevista dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici.

Principio di diritto

La Corte afferma che la direttiva 2014/23/UE non impedisce a uno Stato membro di scegliere, per ragioni di politica legislativa e nel rispetto dei principi del TFUE, un modello di affidamento che escluda la finanza di progetto per le concessioni autostradali scadute o in scadenza. La libertà di organizzazione riconosciuta dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 30 della direttiva spetta alle autorità e alle amministrazioni nel quadro delle scelte normative già compiute dallo Stato membro; pertanto, una norma nazionale che vieti tale procedura non è incompatibile con il diritto dell’Unione, purché non violi i principi fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 1 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 3 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 8 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 30 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 37, paragrafo 6, direttiva 2014/23/UE
  • Considerando 5 direttiva 2014/23/UE
  • Considerando 8 direttiva 2014/23/UE
  • Considerando 68 direttiva 2014/23/UE
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 183
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 178, comma 8-bis
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 216
  • Legge 28 gennaio 2016, n. 11

Divieto di finanza di progetto per concessioni autostradali scadute o in scadenza

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra Ativa SpA e varie amministrazioni dello Stato italiano sul rigetto di due proposte di finanza di progetto per la gestione di un tratto autostradale e per lavori connessi. La questione centrale era se il diritto dell’Unione ostasse a una norma nazionale che esclude, per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, il ricorso alla procedura di project financing prevista dal codice dei contratti pubblici.

Contesto fattuale e procedimento principale

Ativa, concessionaria autostradale, aveva presentato nel 2015 una prima proposta di finanza di progetto ai sensi del previgente codice dei contratti pubblici e nel 2016 una seconda proposta ai sensi del nuovo codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva respinto entrambe le proposte, richiamando, nella seconda fase, anche l’articolo 178, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, introdotto dal decreto correttivo, che vieta il ricorso all’articolo 183 per affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se la direttiva 2014/23/UE, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 30 e i considerando 5 e 68, osti a una disposizione nazionale che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di affidare tali concessioni mediante finanza di progetto. Il giudice nazionale dubitava della compatibilità del divieto con la libertà di organizzare la procedura di selezione del concessionario riconosciuta dalla direttiva.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 1 della direttiva 2014/23/UE, che delimita l’oggetto della direttiva alle procedure di aggiudicazione delle concessioni;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, che riconosce la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di organizzare l’esecuzione di lavori e servizi;
  • l’articolo 3, relativo a parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
  • l’articolo 30, sui principi generali e sulla libertà di organizzazione della procedura;
  • l’articolo 37, paragrafo 6, sulle negoziazioni;
  • i considerando 5, 8 e 68, che ribadiscono la libertà degli Stati membri nella scelta del modello di gestione e l’ampia flessibilità procedurale delle amministrazioni.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2014/23/UE si applica solo quando un’amministrazione o un ente aggiudicatore abbia già avviato una procedura di aggiudicazione di una concessione. La direttiva, quindi, non disciplina la scelta preliminare dello Stato membro circa il modello di gestione da privilegiare.

Richiamando la propria giurisprudenza recente, la Corte chiarisce che la libertà riconosciuta dall’articolo 2, paragrafo 1, e dal considerando 5 riguarda la possibilità dello Stato di decidere se eseguire i lavori o i servizi con risorse proprie, in cooperazione con altre autorità o affidandoli a operatori economici. Si tratta di una scelta politica e organizzativa antecedente alla gara, che non rientra nell’ambito applicativo della direttiva.

Anche l’articolo 30 e il considerando 68, che parlano di libertà dell’amministrazione di organizzare la procedura di selezione del concessionario, non cambiano questa conclusione: tale libertà opera solo entro il quadro delle scelte normative già effettuate dalle autorità pubbliche competenti. Pertanto, se lo Stato membro decide di privilegiare un sistema di gara pubblica e di escludere la finanza di progetto per un certo settore, questa scelta rientra nella sua autonomia normativa.

La Corte precisa però che tale libertà non è illimitata: deve essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del TFUE e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza. Nel caso concreto, dagli atti trasmessi emerge che il divieto nazionale mirava ad assicurare la massima apertura concorrenziale nel settore delle concessioni autostradali e a evitare vantaggi, anche solo di fatto, ai concessionari uscenti.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con l’articolo 30 e con i considerando 5 e 68, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici.

Principio di diritto

La direttiva sulle concessioni non conferisce agli operatori economici un diritto alla finanza di progetto né impedisce allo Stato membro di riservare il settore delle concessioni autostradali a una procedura di gara pubblica, purché la scelta legislativa non violi i principi generali del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecontratti di concessioneconcessioni autostradalifinanza di progettoappalti pubblicidiritto amministrativo italiano

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.