Corte di giustizia, Ordinanza C-418/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 26 November 2020. — Scorify UAB v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Prior determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-418/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita di una domanda di autorizzazione a procedere in appello ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, ha respinto l’istanza di Scorify UAB in una controversia di marchio UE con EUIPO e Scor SE. Secondo la Corte, i motivi dedotti contestavano soprattutto la valutazione del rischio di confusione e l’applicazione della giurisprudenza, ma non dimostravano la necessaria rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione. L’appello è quindi stato dichiarato non procedibile e le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Impugnazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di autorizzazione a procedere
La questione giuridica
Se i motivi di appello dedotti da Scorify UAB contro la sentenza del Tribunale, relativi all’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nella valutazione del rischio di confusione tra marchi, dimostrino che l’appello solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Nelle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, l’appello non può essere esaminato se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di errori nell’applicazione della giurisprudenza sulla somiglianza dei marchi, sulla valutazione globale del rischio di confusione o sulla motivazione non basta, se non si spiega perché tali errori eccedano il caso concreto e presentino una rilevanza sistemica; di conseguenza, l’appello non è autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Diniego di autorizzazione a procedere in appello in materia di marchio UE
La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia, in composizione di filtro ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, resa nell’ambito di un appello contro una sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione davanti all’EUIPO. Il caso concerne la valutazione del rischio di confusione tra il marchio anteriore di Scor SE e il segno di Scorify UAB.
Fatti e procedimento
Scorify UAB aveva impugnato dinanzi alla Corte la sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2019. La decisione amministrativa riguardava un procedimento di opposizione tra Scor SE e Scorify UAB relativo al marchio dell’Unione europea.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama innanzitutto il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui gli appelli contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo decisione favorevole della Corte. L’autorizzazione è subordinata alla dimostrazione che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 56 dello Statuto, quale base dell’impugnazione;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di autorizzazione a procedere e la sua decisione con ordinanza motivata;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sostanzialmente relativo al rischio di confusione nel diritto dei marchi UE;
- l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ai fini delle spese.
Motivi dedotti da Scorify UAB
La ricorrente articolava quattro argomenti per sostenere che l’appello sollevasse questioni di diritto importanti per l’unità della giurisprudenza:
- primo, il Tribunale avrebbe errato nella valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale, attribuendo eccessivo peso agli elementi comuni iniziali "scor" e trascurando l’elemento figurativo e il suffisso "ify";
- secondo, avrebbe errato nella comparazione fonetica, non considerando le diverse desinenze, il ritmo e l’intonazione del segno contestato;
- terzo, non avrebbe tenuto adeguatamente conto della percezione del pubblico di riferimento, composto dal pubblico generale e da professionisti con un elevato livello di attenzione;
- quarto, avrebbe applicato in modo improprio la giurisprudenza sull’importanza dell’elemento iniziale del segno.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta indicare presunti errori di diritto del Tribunale: occorre spiegare, in modo chiaro e dettagliato, perché tali errori abbiano una portata che trascende il caso concreto.
Con riferimento ai primi due motivi, la Corte osserva che la ricorrente si limita a criticare la presunta deviazione dal precedente giurisprudenziale in materia di somiglianza dei segni e di motivazione, senza dimostrare perché ciò ponga una questione sistemica. La sola allegazione che il Tribunale avrebbe mal applicato la giurisprudenza non soddisfa gli oneri imposti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Quanto ai terzi e quarti motivi, la Corte rileva che la ricorrente non dimostra neppure che gli errori denunciati abbiano un rilievo oltre la controversia specifica. In particolare, non spiega perché il richiamo del Tribunale alla giurisprudenza sull’elemento iniziale dei segni o la valutazione del pubblico di riferimento sollevino una questione significativa per il diritto dell’Unione.
Esito e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di autorizzazione a procedere non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza:
- l’appello non è autorizzato a procedere;
- Scorify UAB sopporta le proprie spese.
Principio affermato
L’ordinanza conferma che la procedura di filtro ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica del motivo di appello: la contestazione della valutazione del rischio di confusione tra marchi, anche se fondata su presunti errori di applicazione della giurisprudenza, non è sufficiente se non viene chiarito in che modo tali errori incidano sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
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