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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-807/19

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2020. — Causa promossa da «DSK Bank» EAD e «FrontEx International» EAD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 3 e da 6 a 8 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 22 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Procedimento nazionale d’ingiunzione di pagamento. — Causa C-807/19

Giurisprudenza europea62019CO0807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale bulgaro relativo ai poteri del giudice nell’ingiunzione di pagamento in presenza di possibili clausole abusive in contratti di credito al consumo. Esclude che il sovraccarico dell’ufficio giudiziario possa giustificare la mancata verifica d’ufficio dell’abusività. Conferma inoltre che il giudice può richiedere al creditore elementi supplementari e può tener conto di norme nazionali più protettive per il consumatore.

Tutela dei consumatori nei procedimenti di ingiunzione di pagamento: obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio le clausole abusive e possibilità di acquisire informazioni supplementari dal creditore.

La questione giuridica

Se, in un procedimento nazionale d’ingiunzione di pagamento, il giudice possa omettere l’esame d’ufficio del carattere abusivo di una clausola per difficoltà pratiche legate al carico di lavoro; se, in assenza di opposizione del consumatore, possa chiedere al creditore informazioni o prove complementari per verificare l’eventuale abusività della clausola; e se, nell’esame d’ufficio, possa tenere conto anche di disposizioni nazionali che garantiscono una tutela più elevata rispetto alla direttiva 93/13.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda di ingiunzione di pagamento, rinunci al controllo d’ufficio dell’eventuale abusività di una clausola contrattuale per mere difficoltà pratiche o per il carico di lavoro. Inoltre, se ha seri dubbi sul carattere abusivo della clausola ma non può formarsi un convincimento definitivo, il giudice può chiedere al creditore informazioni o documenti supplementari, anche d’ufficio, in assenza di opposizione del consumatore. Nell’ambito di tale controllo, il giudice può anche considerare disposizioni nazionali che assicurano una protezione più elevata al consumatore rispetto alla direttiva 93/13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Tutela dei consumatori nell’ingiunzione di pagamento e controllo delle clausole abusive

La Corte affronta un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) nell’ambito di due procedimenti di ingiunzione di pagamento promossi da DSK Bank EAD e FrontEx International EAD contro consumatori non costituiti parte. La controversia riguarda il controllo d’ufficio del carattere abusivo di clausole inserite in contratti di credito al consumo e i limiti dei poteri istruttori del giudice nazionale.

Fatti e contesto processuale

Nel primo procedimento DSK Bank aveva chiesto un’ingiunzione di esecuzione immediata sulla base di un estratto dei libri contabili, riferito a un contratto di credito al consumo e a rate insolute; il giudice rilevava inoltre un’anomalia nell’importo dell’ultima rata, non spiegata. Nel secondo procedimento FrontEx International agiva quale cessionaria di un credito derivante da un contratto di credito stipulato da un consumatore con City Cash, ma senza produrre documenti a sostegno della domanda.

Il giudice del rinvio affermava di presumere l’esistenza di clausole abusive nei contratti di prestito e di voler esaminare i contratti originari, ma segnalava che, secondo il diritto bulgaro e la giurisprudenza nazionale richiamata, il procedimento d’ingiunzione è sommario e unilaterale, e il tribunale non raccoglie prove o non può esaminare documenti diversi da quelli tassativamente previsti. Il giudice evidenziava anche un carico di lavoro eccezionalmente elevato che gli impedirebbe, in pratica, di effettuare tali controlli.

Normativa UE rilevante

La domanda verte sull’interpretazione degli articoli 3 e da 6 a 8 della direttiva 93/13/CEE, nonché dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che definisce la clausola abusiva;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che sancisce l’inopponibilità al consumatore delle clausole abusive;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 8, che consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che stabilisce l’armonizzazione massima nelle materie armonizzate.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio sottoponeva quattro questioni principali:

  • se il carico di lavoro di un tribunale possa giustificare la mancata verifica d’ufficio delle clausole abusive;
  • se il giudice, in presenza di sospetti seri di abusività e in assenza di opposizione del consumatore, debba rifiutare l’ingiunzione;
  • se, in alternativa, possa chiedere al professionista prove supplementari pur in assenza di un potere interno espresso;
  • se l’obbligo di controllo d’ufficio valga anche quando il diritto nazionale recepisce la direttiva 93/13 prevedendo una tutela più ampia per il consumatore.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che la tutela effettiva garantita dalla direttiva 93/13 richiede che il sistema processuale nazionale consenta un controllo d’ufficio del carattere potenzialmente abusivo delle clausole, sia nel procedimento d’ingiunzione sia nella fase di esecuzione. Richiama inoltre il principio secondo cui l’organizzazione della giustizia spetta agli Stati membri, ma tali scelte devono rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

Ne consegue che difficoltà pratiche, compreso l’elevato carico di lavoro del tribunale, non possono giustificare la mancata applicazione del diritto dell’Unione. Il giudice nazionale incaricato di applicare il diritto UE deve garantirne la piena efficacia. Pertanto, il sovraccarico dell’ufficio giudiziario non esime dall’obbligo di esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole.

Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione

La Corte osserva che, secondo la propria giurisprudenza, il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio le clausole abusive, ma ciò presuppone che disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. Se il fascicolo genera seri dubbi sull’abusività di clausole non ancora valutabili in modo definitivo, il giudice deve adottare, se necessario d’ufficio, misure istruttorie chiedendo alle parti chiarimenti e documenti, nel rispetto del contraddittorio.

Applicando tali principi all’ingiunzione di pagamento, la Corte afferma che, qualora il giudice sospetti che la domanda sia fondata su una clausola abusiva ma non possa compiere una valutazione definitiva, può chiedere al creditore informazioni o elementi di prova complementari, anche in assenza di opposizione del consumatore. La direttiva 93/13 non osta quindi a tale facoltà istruttoria, che è funzionale all’effettività del controllo d’ufficio.

Ragionamento della Corte sulla quarta questione

Quanto alla direttiva 2008/48, la Corte ritiene che le disposizioni nazionali richiamate dal giudice del rinvio non possano essere considerate misure di attuazione di tale direttiva. Infatti la direttiva 2008/48 non armonizza aspetti quali gli estratti dei libri contabili bancari o i contratti di cessione del credito, e dunque la risposta va data solo alla luce della direttiva 93/13.

La Corte richiama il carattere di armonizzazione minima della direttiva 93/13, sottolineando che, per valutare l’abusività, occorre considerare il contesto normativo che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, incluse le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di accordo. Di conseguenza, nell’esame del significativo squilibrio, il giudice può tener conto anche di norme nazionali che garantiscono ai consumatori una protezione maggiore di quella prevista dalla direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il diritto dell’Unione osta a che il giudice nazionale ometta il controllo dell’abusività per ragioni organizzative o di carico di lavoro;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a che il giudice chieda al creditore informazioni complementari per verificare l’eventuale abusività della clausola;
  • l’articolo 3 e l’articolo 8 della direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, consentono di considerare anche disposizioni nazionali più favorevoli al consumatore nell’esame d’ufficio della clausola.

Principi pratici per l’operatore

Per i professionisti che agiscono in procedimenti monitori o di recupero crediti nei confronti di consumatori, la pronuncia ribadisce che il giudice deve sempre poter svolgere un controllo effettivo sulle clausole contrattuali rilevanti, anche mediante richiesta di documenti integrativi. Le regole nazionali più protettive rispetto alla direttiva 93/13 possono essere prese in considerazione nel test di abusività, mentre non è ammissibile che esigenze organizzative interne al tribunale comprimano la tutela del consumatore.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecredito ai consumatoriprocedimento d'ingiunzione di pagamentocontrollo d'ufficio del giudice

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