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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-318/20

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 26 novembre 2020. — Colt Technology Services SpA e a. contro Ministero della Giustizia e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Normativa nazionale in materia di determinazione delle tariffe per le attività d’intercettazione richieste dalle autorità giudiziarie – Mancata considerazione del principio di rimborso integrale dei costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni riguardanti il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e le ragioni a sostegno della necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta. — Causa C-318/20

Giurisprudenza europea62020CO0318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non entra nel merito della compatibilità del regime italiano dei costi per le intercettazioni con il diritto dell’Unione. Ha invece dichiarato la domanda del Consiglio di Stato manifestamente irricevibile perché l’ordinanza di rinvio non conteneva spiegazioni sufficienti sul contesto della controversia, sul collegamento tra le norme UE invocate e la disciplina nazionale, né sugli elementi necessari per valutare un’eventuale violazione degli articoli 18, 26 e 102 TFUE. La pronuncia richiama l’obbligo del giudice nazionale di rispettare scrupolosamente i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

Domanda pregiudiziale sul regime tariffario italiano delle intercettazioni telefoniche e sulla sua compatibilità con gli articoli 18, 26 e 102 TFUE: irricevibilità per carenza di motivazione e di elementi di fatto e di diritto.

La questione giuridica

Se i principi generali di cui agli articoli 18, 26 e 102 TFUE e seguenti ostino a una disciplina nazionale che, nel determinare la tariffa per le attività di intercettazione eseguite dagli operatori di telecomunicazioni su richiesta dell’autorità giudiziaria, non impone il rispetto del principio del rimborso integrale dei costi sostenuti dagli operatori; in via preliminare, se la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfi i requisiti di ricevibilità dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale quando il giudice del rinvio non espone in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto della controversia né le ragioni che lo inducono a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni dell’Unione, e non chiarisce il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale contestata. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato non ha fornito elementi adeguati per valutare la rilevanza degli articoli 18, 26 e 102 TFUE rispetto al regime tariffario italiano delle intercettazioni, sicché la domanda è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 26 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
  • Decreto interministeriale 28 dicembre 2017 sulle prestazioni obbligatorie di intercettazione

Regime tariffario italiano delle intercettazioni e ricevibilità del rinvio pregiudiziale

Si tratta di un’ordinanza resa in un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, in materia di telecomunicazioni e determinazione dei compensi per le attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria. La Corte si pronuncia solo sulla ricevibilità della domanda, non sul merito della compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia e Vodafone Italia hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017, adottato in attuazione dell’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina le prestazioni obbligatorie di intercettazione e le relative tariffe. Il TAR Lazio aveva respinto i ricorsi, salvo una questione relativa alla decorrenza della disciplina per Wind Tre; avverso tali decisioni sono stati proposti appelli riuniti dinanzi al Consiglio di Stato.

Normativa nazionale e questione sollevata

L’articolo 96 del decreto legislativo n. 259/2003 prevede che gli operatori siano obbligati a eseguire le prestazioni a fini di giustizia richieste dalle autorità giudiziarie, sulla base di un canone annuo forfettario e con tariffe determinate da un decreto interministeriale. Il giudice del rinvio ha chiesto se gli articoli 18, 26 e 102 TFUE e seguenti ostino a una disciplina nazionale che, nel fissare la tariffa, non garantisca l’integrale ristoro dei costi sostenuti dagli operatori.

Requisiti di ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:

  • una sintesi dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
  • il contenuto delle norme nazionali applicabili e, se del caso, della giurisprudenza nazionale;
  • l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e del nesso tra tale diritto e la normativa nazionale.

Tali requisiti sono essenziali per consentire alla Corte di fornire una risposta utile e per permettere agli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’ordinanza di rinvio si limita, in sostanza, a riprodurre gli argomenti di una parte del giudizio principale, senza spiegare adeguatamente:

  • perché gli articoli 18 e 26 TFUE sarebbero pertinenti rispetto alla disciplina tariffaria impugnata;
  • quale sarebbe il collegamento concreto tra tale disciplina e l’eventuale violazione del divieto di discriminazione o del mercato interno;
  • in che modo la normativa italiana potrebbe integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

In particolare, il giudice del rinvio non indica gli elementi necessari per individuare una posizione dominante né spiega perché l’obbligo di eseguire intercettazioni, con tariffa forfettaria, possa condurre a un abuso o coinvolgere eventualmente l’articolo 106 TFUE. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla necessità di un quadro fattuale e giuridico sufficientemente preciso, applicabile in modo rigoroso nelle domande di rinvio.

Decisione

Poiché la domanda non soddisfa i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura, la Corte la dichiara manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La Corte precisa tuttavia che il giudice nazionale potrà presentare una nuova domanda, se corredata delle indicazioni necessarie.

Principio desumibile dalla pronuncia

Il rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice nazionale non espone con sufficienza i fatti, il diritto nazionale applicabile e il nesso tra le disposizioni dell’Unione invocate e la controversia principale; la semplice evocazione di principi o articoli del TFUE non basta a fondare un quesito pregiudiziale ammissibile, soprattutto se manca ogni chiarimento sulla rilevanza concreta delle norme europee rispetto alla disciplina nazionale contestata.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialetelecomunicazioniintercettazioni giudiziarieconcorrenzanon discriminazione

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