Cassazione Civile, Ordinanza n. 06850/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da una banca per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dai coniugi convenuti, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei crediti della banca derivanti da fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. I convenuti hanno eccepito, sin dal primo grado, la mancata mediazione obbligatoria e l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. In appello hanno inoltre dedotto la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del credito e l'inammissibilità o invalidità dell'intervento della società cessionaria dei crediti, costituitasi tramite procuratrice speciale. La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In Cassazione i debitori hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 per asserita improcedibilità dell'azione revocatoria senza mediazione, che secondo loro sarebbe obbligatoria perché connessa a materia bancaria; 2) violazione degli artt. 100 e 83 c.p.c., dell'art. 58 TUB e degli artt. 1346 e 1418 c.c., per difetto di legittimazione della mandataria della cessionaria e per insufficiente prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco; 3) violazione dell'art. 1957 c.c., dell'art. 1419 c.c. e della normativa antitrust, oltre a vizi motivazionali, per tardività dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e per erronea esclusione della nullità parziale/inefficacia della garanzia; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese. La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, assorbito il quarto, ma ha accolto il secondo motivo limitatamente alla carenza di prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco quando tale inclusione era stata specificamente contestata, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, limitatamente alla censura sulla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ritenendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non bastasse, in presenza di specifica contestazione, a dimostrare che il credito azionato rientrasse effettivamente nel perimetro della cessione. Ha rigettato il primo motivo sulla mediazione obbligatoria, escludendo che l'azione revocatoria sia soggetta all'obbligo di mediazione per il solo fatto di avere a monte un credito bancario; ha rigettato il terzo motivo sulla nullità delle fideiussioni, perché la relativa eccezione era stata proposta tardivamente e perché i fatti costitutivi della nullità non erano stati tempestivamente allegati; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione della legittimazione/titolarità del credito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria è utilizzata per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010
L'obbligo di mediazione non si estende all'azione revocatoria, che non rientra tra le materie ivi elencate, neppure se il credito sottostante deriva da rapporti bancari.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per l'intervento in giudizio del successore a titolo particolare.
artt. 58, commi 2, 3 e 4, TUB
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese rendono opponibile la cessione in blocco, ma non esonerano la cessionaria dall'onere di provare che il credito specifico rientri tra quelli ceduti quando ciò sia contestato.
art. 1264 c.c.
Gli effetti della cessione pubblicata si producono verso i debitori ceduti, ma resta necessario provare la concreta inclusione del credito nella cessione quando la titolarità sia contestata.
art. 100 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate per la legittimazione ad agire.
art. 83 c.p.c.
Richiamato tra le norme denunciate per la validità della rappresentanza e procura.
art. 58 TUB
Usato per la disciplina della cessione in blocco dei crediti bancari e dell'opponibilità ai debitori ceduti.
art. 1346 c.c.
Richiamato per contestare la determinatezza dell'oggetto della cessione/mandato; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la nullità dei contratti di fideiussione; la Corte esclude la nullità per tardività e difetto di allegazione tempestiva.
art. 1957 c.c.
Invocato per sostenere l'estinzione della garanzia per mancata tempestiva iniziativa del creditore; la censura non viene accolta.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale richiede la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla; tale prova deve essere fornita dall'interessato.
art. 2, comma 2, legge n. 287/1990
Richiamato come base dell'asserita intesa anticoncorrenziale relativa alle clausole fideiussorie.
art. 101 TFUE
Richiamato in relazione alla censura antitrust sulle fideiussioni omnibus.
art. 345 c.p.c.
Le eccezioni e i fatti posti a fondamento della nullità non possono essere introdotti tardivamente in appello oltre i limiti delle preclusioni processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria ha una funzione autonoma di conservazione della garanzia patrimoniale e non si identifica con il rapporto contrattuale da cui deriva il credito; perciò non è soggetta alla mediazione obbligatoria per analogia con le controversie bancarie, se la materia revocatoria non è espressamente inclusa nel catalogo legislativo.
- Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere opponibile la cessione in via generale, ma quando il debitore contesta specificamente che il credito azionato sia compreso nel perimetro ceduto, la cessionaria deve fornire prova concreta dell'inclusione del singolo credito.
- La rilevabilità officiosa della nullità negoziale non consente di superare le preclusioni processuali: il giudice può rilevarla in ogni stato e grado solo sulla base dei fatti costitutivi tempestivamente allegati e acquisiti nel processo.
- Chi invoca la nullità parziale di un contratto deve provare che, senza la clausola nulla, il contratto non sarebbe stato concluso; tale accertamento dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti e appartiene al giudice di merito.
- Un atto amministrativo privo di valore normativo non è coperto dal principio iura novit curia e non può essere trattato come fatto notorio o acquisito d'ufficio al posto della necessaria allegazione e produzione tempestiva.
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