Cassazione Penale, Sentenza n. 24029/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto in regime differenziato presso la Casa circondariale di Sassari che aveva impugnato, davanti alla magistratura di sorveglianza, il diniego dell’istituto di autorizzare l’acquisto al sopravvitto di lievito e farina. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo ritenendo il divieto illegittimo, perché non giustificato da concrete esigenze di sicurezza. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la Casa circondariale, il D.A.P. e il Ministero della giustizia, deducendo: 1) difetto di giurisdizione o comunque esercizio di poteri non spettanti al tribunale di sorveglianza, poiché il detenuto avrebbe lamentato solo modalità organizzative interne e non la lesione attuale di un diritto soggettivo; 2) violazione del principio di non discriminazione, osservando che ai detenuti in regime differenziato venivano consentiti i medesimi prodotti inseriti nel modello 72 dei detenuti comuni, sicché la limitazione non sarebbe stata illegittima; 3) violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., per avere il Tribunale escluso la ragionevolezza del divieto nonostante la farina e il lievito siano sostanze potenzialmente pericolose perché infiammabili, anche considerando che nel carcere era autorizzato l’accendino nel modulo acquisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’amministrazione penitenziaria. Ha richiamato il principio secondo cui il reclamo ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. è esperibile solo quando l’amministrazione incida su un diritto soggettivo del detenuto nel suo nucleo intangibile; invece le modalità concrete di esercizio del diritto, ove non manifestamente irragionevoli o tali da svuotarlo, restano rimesse alla discrezionalità organizzativa dell’amministrazione penitenziaria. In particolare, ha affermato che il diritto del detenuto a una sana alimentazione è garantito dalla varietà complessiva dei prodotti acquistabili e dalla qualità del vitto, ma la scelta dei singoli alimenti acquistabili è una modalità di esercizio del diritto, non una sua componente essenziale. Nel caso concreto, il divieto di acquistare farina e lievito è stato ritenuto espressione di una valutazione organizzativa non irragionevole né sproporzionata, giustificata dalla facile infiammabilità di tali prodotti e dalla loro non essenzialità, anche perché il detenuto poteva comunque fruire del vitto fornito dall’amministrazione e conforme alle tabelle nutrizionali. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 35-bis ord. pen.
Rimedi giurisdizionali di sorveglianza esperibili solo a tutela di posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritti, vulnerate da condotte illegittime dell’amministrazione penitenziaria.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Costituisce il presupposto del reclamo giurisdizionale contro gli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti soggettivi del detenuto.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen.
Legittima limitazioni organizzative adottate per esigenze di ordine e sicurezza interna, purché non incidano in modo irragionevole o sproporzionato sui diritti del detenuto.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Il regime differenziato consente limitazioni all’acquisto e alla detenzione di determinati alimenti quando siano giustificate da obiettive esigenze di ordine e sicurezza interna.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il reclamo giurisdizionale è ammissibile solo se l’atto dell’amministrazione penitenziaria incide sul nucleo intangibile di un diritto soggettivo del detenuto; le mere modalità di esercizio del diritto, se ragionevoli e proporzionate, non sono sindacabili.
- Il diritto del detenuto a una sana alimentazione non implica la disponibilità di ciascun singolo alimento, ma è assicurato dalla complessiva varietà e adeguatezza nutrizionale dei prodotti consentiti e del vitto fornito dall’amministrazione.
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis, le restrizioni relative a singoli beni o alimenti sono legittime quando siano sorrette da concrete esigenze di ordine e sicurezza interna e non risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- La valutazione sull’autorizzazione all’acquisto di specifici prodotti alimentari rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione penitenziaria, salvo che la misura si traduca in una sostanziale negazione del diritto tutelato.
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