Sentenza n. 399/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 600/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 17.4.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori, riferiti alle annualità 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto di avere notificato il titolo all'amministrazione il 26 aprile 2024, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria contro le pubbliche amministrazioni e che, nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente euro 2.000,00 oltre accessori entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della ricorrente per dare completa esecuzione al titolo. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. Non è stata accolta la richiesta di penalità di mora: richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative all'astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere esclusa o mitigata quando ricorrano ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 724 l. 724/1994
È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per la corresponsione degli accessori sugli importi riconosciuti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare il passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le condanne pecuniarie della pubblica amministrazione e la persistente inesecuzione per ottenere l'ordine giudiziale di pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta subordinando il suo insediamento alla richiesta della parte e alla documentazione dell'ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, il commissario ad acta può e deve compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento, inclusi l'allocazione o la modifica dello stanziamento di bilancio, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando accerti ragioni ostative, tra cui, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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