Sentenza del 06/10/2023 n. 28199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto la richiesta di rimborso delle ritenute operate dalla società quale sostituto d'imposta relative all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 78/2010 su emolumenti variabili (bonus/stock options). Le questioni principali erano: (i) se la società erogante rientrasse nel "settore finanziario" ai sensi della norma; (ii) quale fosse il requisito oggettivo per l'applicazione dell'addizionale (se la componente variabile dovesse eccedere la parte fissa oppure eccedere di tre volte la parte fissa); (iii) eccezione di giudicato esterno sulla base di altre pronunce della CTR Lombardia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretato con una clausola generale sul "settore finanziario" inteso nella sua globalità e complessità, includendo anche soggetti non necessariamente vigilati o disciplinati dal T.U.B., quali società di consulenza finanziaria e operatori di asset management quando la loro attività può incidere sul mercato finanziario. Ha inoltre richiamato la disciplina introdotta dal D.L. 98/2011 (comma 2‑bis) secondo cui l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, chiarendo che non è necessario dimostrare concretamente effetti distorsivi per applicare la norma. L'eccezione di giudicato esterno è stata respinta perché le sentenze richiamate non erano state pronunciate tra le stesse parti e, comunque, la mera interpretazione giuridica non costituisce giudicato opponibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2010, art. 33
“sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento”
La Corte interpreta l'art. 33 come norma con clausola generale sul "settore finanziario"; il riferimento testuale al settore non implica automatica coincidenza con le definizioni del T.U.B., ma deve ricomprendere soggetti la cui attività finanziaria può generare effetti distorsivi sul mercato.
D.L. n. 98/2011, art. 23, comma 50-bis (introdotto nell'art. 33 del D.L. 78/2010, comma 2-bis)
“per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”
La novella precisa la base imponibile: l'addizionale si calcola sull'eccedenza rispetto alla parte fissa, superando l'interpretazione che richiederebbe l'eccedenza di tre volte la parte fissa come condizione di scatto.
D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), art. 106
La Corte rileva che l'art. 33 non rinvia espressamente al T.U.B.; pertanto la nozione fiscale di "settore finanziario" non coincide automaticamente con la nozione civil/giuridica del T.U.B. e non è recepita per relazione automatica.
L. n. 122/2010 (conversione D.L. 78/2010)
Conversione che ha dato efficacia alla disposizione originaria; la Corte tiene conto del testo normativo quale risultante dalle modifiche successive.
L. n. 111/2011 (conversione D.L. 98/2011)
Conversione che ha reso operativo il comma 2-bis chiarificatore della base imponibile, rilevante per stabilire l'ambito applicativo dell'addizionale.
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale: non occorre che l'impresa sia regolata o vigilata dal T.U.B. purché la sua attività finanziaria (ad es. consulenza finanziaria, asset management) possa incidere sul mercato.
- Dopo la novella del D.L. 98/2011 (comma 2-bis), l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non è più necessario che la componente variabile ecceda di tre volte la parte fissa come condizione per l'applicazione.
- Per l'applicazione dell'addizionale non è richiesto l'accertamento concreto di effetti distorsivi sul mercato: la norma ha funzione preventiva/disuasiva e opera in presenza del perimetro soggettivo/oggettivo ricostruito dalla norma stessa.
- Le interpretazioni giurisprudenziali generali non producono giudicato esterno opponibile se non sono pronunciate tra le stesse parti e, soprattutto, quando si tratta di pura interpretazione di norma tributaria priva di collegamento durevole con una situazione di fatto.
- In contenziosi simili il contribuente che contesti l'iscrizione come "settore finanziario" dovrebbe documentare in modo preciso la diversità dell'attività esercitata e dimostrare perché tale attività non può essere considerata idonea a influenzare il mercato finanziario; l'onere probatorio resta a carico del contribuente.
- Proceduralmente, eventuali eccezioni basate su sentenze altrui (giudicato esterno) vanno tempestivamente sollevate nei gradi di merito, documentando l'identità di parti e rapporto giuridico, altrimenti sono inammissibili in sede di legittimità.
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