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Sentenza

Sentenza del 06/10/2023 n. 28158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il rimborso Ires per l'anno 2010 (Euro 11.101.751,00), sostenendo che gli utili percepiti da una controllata estera (un GIE di diritto francese) e riversati alla controllante italiana dovessero beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile pari al 95% ai sensi dell'art. 89 del Tuir. La ricorrente sosteneva che la partecipazione transfrontaliera rientrasse nella disciplina dell'art. 89 Tuir e invocava anche profili di illegittimità costituzionale e violazione del diritto UE (art.49 e 63 TFUE) per la presunta discriminazione della normativa italiana.

La decisione

I giudici (CTP e CTR) avevano rigettato il rimborso e la Corte di Cassazione ha confermato tale esito, rigettando il ricorso di A.A. Spa. La Corte ha ritenuto che l'art. 89 Tuir non sia applicabile nel caso concreto perché la società distributrice francese è un GIE soggetto a trasparenza fiscale ("Le GIE n'est pas imposable en tant que tel") e quindi gli utili non risultano assoggettati a tassazione a monte in Francia; la norma italiana richiede che i dividendi provengano da soggetti che siano stati assoggettati a imposizione nel Paese estero (o che rispettino il requisito della non deducibilità previsto dall'art. 89). La Direttiva madre-figlia è stata esclusa perché il GIE non rientra nelle forme soggettive previste dalla Direttiva. Le censure costituzionali e comunitarie sono state ritenute infondate: non emerge discriminazione né violazione del diritto UE, e la disciplina nazionale va interpretata in senso coerente con la finalità di evitare la doppia imposizione, non di autorizzare una doppia non imposizione. Spese e contributi di rito sono stati posti a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 89 (Tuir)

    Prevede l'esclusione dal reddito per il 95% dei dividendi ricevuti alle condizioni indicate; la Cassazione ha interpretato la norma come applicabile solo quando gli utili distribuiti siano stati assoggettati a tassazione nell'ente che li ha prodotti (o ricorrano le condizioni di non deducibilità previste), escludendo l'operatività quando il reddito è imputato per trasparenza e quindi la società erogatrice non è soggetta ad imposizione autonoma.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44 (Tuir)

    Richiamato nella ponderazione sulla natura fiscale degli strumenti finanziari e sulla non assimilabilità quando manca il presupposto di tassazione a monte; la Corte lo usa per spiegare che, in assenza di condizioni previste dall'art.89, le remunerazioni vanno integralmente concorse a tassazione.

  • Direttiva madre-figlia (direttiva UE)

    Esclusa dall'applicazione perché il GIE francese non rientra nelle forme soggettive previste dalla Direttiva (non è soggetto passivo autonomo in Francia ma opera per trasparenza).

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49 e 63

    Le doglianze della ricorrente relative a presunta violazione di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali sono state respinte: la normativa nazionale non discrimina e la finalità è prevenire la doppia imposizione, non creare vantaggi non previsti dal sistema.

  • Costituzione, artt. 3, 11, 117, 23, 80 (richiamati dalla ricorrente)

    Le censure costituzionali sono state ritenute infondate: la normativa fiscale non appare discriminatoria né incostituzionale nella misura in cui regola il trattamento degli utili al fine di evitare doppia imposizione.

Massime di principio

  • L'art. 89 Tuir (esenzione al 95%) è finalizzato a evitare la doppia imposizione e si applica solo se gli utili distribuiti sono stati effettivamente assoggettati a tassazione nell'ente che li ha prodotti o, comunque, se sussistono le condizioni specificamente previste dalla norma (es. non deducibilità nel Paese estero).
  • I flussi provenienti da entità estere organizzate secondo schemi di trasparenza fiscale (es. GIE in Francia) non danno luogo ad una tassazione autonoma nella fonte e quindi, di regola, escludono l'operatività dell'esenzione prevista dall'art.89: in tali casi l'Italia può assoggettare a tassazione l'intero importo.
  • Prima di invocare l'applicazione dell'art.89 o di direttive UE è necessario verificare la forma giuridica e il regime fiscale dell'entità estera (se è soggetto passivo autonomo o se opera per trasparenza) e raccogliere documentazione che attesti l'effettiva imposizione a monte nel Paese estero.
  • La Direttiva madre-figlia non si applica automaticamente a tutte le entità estere: bisogna verificare i requisiti soggettivi e la presenza di tassazione autonoma secondo l'ordinamento estero.
  • Le alegazioni di violazione del diritto UE o di discriminazione richiedono la prova di un trattamento svantaggioso rispetto a situazioni analoghe; la finalità di evitare la doppia imposizione giustifica, in assenza di imposizione a monte, la tassazione in Italia per prevenire la doppia non imposizione.

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