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Sentenza

Sentenza del 06/10/2023 n. 5479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento n. (------) per il recupero di ticket sanitari (anni 2017, 2018, 2020). Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso per carenza di motivazione e prova in ordine alla natura delle prestazioni (in particolare mancata dimostrazione da parte dell'ASL dell'assenza dei requisiti di emergenza/urgenza per prestazioni erogate in pronto soccorso). In via preliminare chiedeva anche la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia dopo che il giudice di primo grado l'aveva declinata in favore del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l'appello in totale riforma della sentenza impugnata: ha dichiarato che la controversia rientra nella giurisdizione tributaria e, nel merito, ha annullato l'avviso di pagamento. La Corte ha ritenuto che il ticket abbia natura lato sensu tributaria e che, in caso di contestazione per prestazioni in pronto soccorso, grava sull'ente sanitario la prova dell'assenza dei requisiti di emergenza/urgenza; tale prova non è stata fornita. Sono state compensate le spese di lite. Sono state respinte le eccezioni procedurali dell'Agenzia (mancata integrazione del contraddittorio con l'ASL, inammissibilità dell'atto, violazione art.53), ritenendo l'appello valido e l'avviso impugnabile.

Norme richiamate

  • D.L. n. 382/1989 (art.1)

    Norma che ha introdotto la misura del ticket sanitario come modalità di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria; richiamata per inquadrare storicamente la figura del ticket.

  • D.Lgs. n. 124/1998 (art.1)

    "Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la 'quota limitata' denota una corrispettività non pienamente sinallagmatica; ciò non esclude però la natura patrimoniale/tributaria del ticket, posto che il gettito concorre al finanziamento del servizio sanitario nel suo complesso.

  • D.Lgs. n. 124/1998 (art.2)

    Individua le prestazioni assoggettate al pagamento del ticket; la Corte ne trae la conseguenza che solo talune fattispecie (e specificamente il comma 4 relativo al pronto soccorso) possono legittimare il recupero del ticket, a condizione che l'ente provi l'assenza di emergenza/urgenza.

  • D.Lgs. n. 124/1998 (art.7)

    Qualifica il gettito da ticket come concorso al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale; la Corte lo usa per sottolineare la natura lato sensu tributaria del ticket.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art.59)

    Prevede la rimessione al giudice di primo grado se il giudice di secondo grado dichiara propria la giurisdizione declinata in prime cure; la Corte rileva tuttavia l'eccezione consolidata (Cass. ord. 34634/2021) che consente di decidere nel merito quando la declinazione sia stata formulata d'ufficio senza previo contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art.19)

    Elenca gli atti impugnabili in materia tributaria; la Corte ritiene che l'avviso di pagamento, contenendo una precisa richiesta di pagamento e una pretesa tributaria, sia impugnabile e che l'elenco dell'art.19 non sia tassativo.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art.53)

    Richiamato dall'Agenzia per eccepire vizi formali dell'appello; la Corte ritiene l'appello sufficientemente delineato e quindi non affetto da vizio ai sensi di tale articolo.

  • Cass. ord. n. 34634/2021 (giurisprudenza)

    Usata come precedente per affermare che, quando la sentenza di primo grado abbia deciso 'a sorpresa' su questioni rilevate d'ufficio senza contraddittorio, l'appello non necessita della rimessione al primo grado e può essere deciso nel merito in appello.

Massime di principio

  • Il ticket sanitario, sebbene collegato a una prestazione, può avere natura patrimoniale/tributaria e rientrare nella giurisdizione del giudice tributario quando il gettito concorre al finanziamento del servizio sanitario.
  • Per le prestazioni rese in pronto soccorso l'ente sanitario che chiede il recupero del ticket deve provare l'assenza dei requisiti di emergenza/urgenza; l'onere probatorio è dell'ASL.
  • Un avviso di pagamento contenente richiesta di somme per ticket è impugnabile davanti al giudice tributario e l'elenco dell'art.19 D.Lgs. 546/1992 non è da intendersi tassativo.
  • Se il giudice di primo grado ha declinato la giurisdizione d'ufficio senza contraddittorio, il giudice di secondo grado può decidere nel merito (senza rinviare) alla luce del principio contenuto nella giurisprudenza di legittimità.
  • La mancata notifica dell'appello a un ente non parte in primo grado (es. ASL) non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio in appello se l'ente non è stato parte del giudizio di primo grado.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla giurisdizione, il giudice può compensare le spese di lite.

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