Sentenza del 06/10/2023 n. 5552 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Catasto - Riclassamento - Accertamento - Motivazione - Criteri generali ex art. 1, co. 335, l. 311/2004 - Insufficienza -Applicazione dei parametri ex art. 3, co.154 lett. e) l. n. 662/1996 - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento catastale (notificato il 22.03.2019) per riclassamento di unità immobiliare categoria C/1, con aumento della classe da 6 a 8 e incremento della rendita da €9.806,23 a €13.266,49 (circa +35%). Il ricorso contestava l'adeguatezza della motivazione: l'atto amministrativo si fondava soltanto sui criteri generali dell'art. 1, co. 335, L. 311/2004 e sulle valutazioni di zona, senza una valutazione analitica e specifica delle caratteristiche della singola unità immobiliare, come richiesto dalla normativa applicabile.
La decisione
La Corte regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di riclassamento. Il Collegio ha ritenuto che l'atto di riclassamento fosse privo di adeguata motivazione perché non risultava valutata la singola unità immobiliare nelle sue caratteristiche strutturali e ambientali; inoltre la procedura ex art. 1, co. 335, L. 311/2004 non esonera l'Amministrazione dall'applicare i criteri di dettaglio previsti dall'art. 3, co. 154, lett. e) L. 662/1996 e le regole di revisione del classamento dettate dall'art. 9 del DPR n. 138/1998. Di conseguenza l'avviso impugnato è stato dichiarato illegittimo e annullato.
Norme richiamate
art. 1, co. 335, legge 311/2004
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Stabilisce il presupposto per la revisione parziale del classamento (scostamento significativo dei valori medi di zona). La Corte ha affermato che tale disposizione non sostituisce né sospende l'applicazione delle regole ordinarie di revisione del classamento e della necessità di motivazione dell'atto.
art. 9, d.p.r. n. 138/1998
Regole procedurali e criteri per la revisione del classamento; il Collegio ha ritenuto che il procedimento ex art. 1, co. 335/2004 rimanga soggetto alle stesse regole dettate da tale articolo, incluse esigenze di istruttoria e motivazione circa il singolo bene.
art. 3, co. 154, lett. e), legge 662/1996
art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996
Impone che, ai fini della determinazione dei parametri catastali, si tenga conto dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona. La Corte ha ritenuto obbligatorio applicare questi parametri anche nel riclassamento ex comma 335, richiedendo valutazioni comparative e analitiche riferite alla singola unità.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. trib. n. 4712/2015; Cass. trib. n. 697/2015; Cass. trib. n. 24247/2014
La giurisprudenza della Cassazione è richiamata per affermare che il procedimento di revisione parziale del classamento non è pienamente discrezionale e deve rispettare le regole e i criteri di valutazione previsti per la revisione del classamento, con adeguata motivazione e attenzione alle caratteristiche del singolo immobile.
Massime di principio
- Un provvedimento di riclassamento catastale fondato sullo scostamento dei valori medi di zona richiede comunque una motivazione specifica e analitica riferita alla singola unità immobiliare; motivazioni generiche o standardizzate sono insufficienti.
- La procedura ex art. 1, co. 335, L. 311/2004 non esonera dall'applicazione delle regole ordinarie di revisione del classamento (DPR 138/1998, art. 9) e dai parametri di valutazione previsti dall'art. 3, co. 154, lett. e) L. 662/1996.
- Nella determinazione del nuovo classamento e della rendita occorre valutare congiuntamente i caratteri specifici della singola unità, del fabbricato e della microzona: interventi urbanistici di area non sono di per sé sufficienti a giustificare il riclassamento senza analisi puntuale dell'immobile.
- Per il contribuente, la mancanza di una motivazione dettagliata è un valido motivo di impugnazione; per l'Amministrazione, è essenziale documentare il confronto parametrico e le ragioni del mutamento di classificazione.
- Le decisioni precedenti della Corte di Cassazione costituiscono orientamento consolidato: non è ammessa discrezionalità illimitata nell'adeguamento dei classamenti, ma va rispettata la motivazione e l'applicazione dei criteri tecnici previsti dalla legge.
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