Cassazione Civile, Ordinanza n. 34094/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di accesso alla voluntary disclosure presentata da un contribuente che aveva segnalato attività finanziarie non dichiarate detenute in Svizzera. A seguito di richieste di chiarimenti, l'Ufficio notificava due atti di contestazione, ritenendo non veritiera la ricostruzione dei fatti offerta dal contribuente e applicando il trattamento sanzionatorio previsto per i Paesi della black list. I giudici di primo grado respingevano i ricorsi del contribuente; in appello, la CTR accoglieva parzialmente le doglianze riducendo le sanzioni, assumendo che la Svizzera dovesse ormai essere considerata fuori dalla black list e applicando la cornice edittale prevista per i Paesi white list, anche valorizzando la collaborazione del contribuente e il mancato perfezionamento della procedura non integralmente a lui imputabile. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 167 del 1990 e dell'art. 1 del D.M. 4 maggio 1999, sostenendo che la Svizzera non era stata espunta dalla black list al momento dei fatti, poiché la modifica normativa è intervenuta solo con D.M. 20 luglio 2023, con efficacia dal periodo d'imposta successivo; lamentava inoltre che la CTR non avesse verificato il concreto trattamento sanzionatorio già applicato dall'Ufficio, che sarebbe stato comunque minimo e più favorevole, e che la riduzione operata fosse ingiustificata e sproporzionata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'eliminazione della Svizzera dall'elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato ha efficacia solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del D.M. 20 luglio 2023, quindi non era applicabile alla fattispecie controversa. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva verificato se l'Amministrazione avesse già applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del profilo sanzionatorio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167 del 1990
Richiamato quale base del trattamento sanzionatorio contestato; la Corte ne censura l'applicazione solo indiretta tramite il riferimento alla qualificazione della Svizzera come Paese black list o white list.
art. 1 del D.M. 4 maggio 1999
Costituisce l'elenco degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato; la Corte ribadisce che la Svizzera è stata eliminata solo con decreto successivo e con efficacia differita.
D.M. 20 luglio 2023
"è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il seguente Stato: «Svizzera»"
L'espunzione della Svizzera dalla lista dei Paesi non collaborativi non ha effetto immediato, ma solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla pubblicazione del decreto.
Legge 13 giugno 2023, n. 83, art. 12
È richiamata come conferma sistematica del rafforzamento dei rapporti Italia-Svizzera e della previsione di un successivo decreto ministeriale di eliminazione della Svizzera dalla lista, con efficacia differita e salvezza delle attività di accertamento già effettuate.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, formulato come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'inserimento o l'eliminazione di uno Stato da un elenco fiscale agevolato o penalizzante produce effetti solo nei limiti temporali espressamente previsti dalla norma o dal decreto attuativo; non è consentita un'applicazione retroattiva in assenza di una previsione chiara.
- In materia sanzionatoria tributaria, il giudice di merito che riduca le sanzioni deve verificare in concreto il trattamento già applicato dall'Ufficio, per accertare se sia stato rispettato il minimo edittale o se vi siano margini legittimi di ulteriore riduzione.
- La collaborazione del contribuente e il mancato perfezionamento di una procedura di emersione non consentono, da soli, di derogare al regime sanzionatorio vigente al tempo dei fatti se la disciplina speciale non prevede una diversa cornice temporale.
- Quando una normativa successiva modifica il regime fiscale di un Paese estero, il giudice deve distinguere tra sopravvenienza normativa e disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa.
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