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Sentenza

Sentenza del 23/08/2018 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avvisi di accertamento - Pene pecuniarie irrogate in collegamento con violazioni riscontrate - Sanzione unica irrogata - Elemento soggettivo - Comportamento accertato - Legittimità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione unica irrogata in relazione a più violazioni accertate, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per applicare le sanzioni. In particolare, venivano posti in discussione il criterio di determinazione della sanzione mediante individuazione della violazione più grave e applicazione degli aumenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, oltre alla presunta mancanza di dolo o colpa.

La decisione

La sanzione unica è stata ritenuta legittima perché determinata prendendo come base la violazione più grave e applicando gli aumenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, con possibilità di reiterarli nei casi consentiti dalla norma. Quanto all'elemento soggettivo, è stata ritenuta sufficiente la colpa, senza necessità di provare il dolo. Nei comportamenti omissivi o commissivi consistenti nella violazione di un obbligo di condotta, la colpa è presunta, salvo che il contribuente dimostri l'assenza di imputabilità o l'esistenza di una causa di esonero.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    Criteri di determinazione della sanzione unica in caso di concorso e continuazione.

    In presenza di più violazioni collegate, l'Amministrazione può determinare una sanzione unica assumendo come base quella relativa alla violazione più grave e applicando gli aumenti previsti dalla norma, anche in relazione alla ripetibilità degli aumenti quando ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando più violazioni tributarie sono collegate, la sanzione può essere determinata in forma unica sulla base della violazione più grave, con gli incrementi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
  • Per applicare una sanzione tributaria è normalmente sufficiente la colpa; non è necessario dimostrare che il contribuente abbia agito con dolo.
  • In caso di violazione di obblighi di condotta, derivante da un comportamento omissivo o commissivo, la colpa può essere presunta: spetta al contribuente fornire la prova dell'assenza di colpa o di una causa di non imputabilità.
  • La contestazione della sanzione richiede quindi, di regola, la dimostrazione concreta di un errore scusabile, dell'assenza di imputabilità, dell'impossibilità di adempiere o di altri elementi idonei a superare la presunzione di colpa.

Testo integrale

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