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Sentenza

Sentenza del 23/08/2018 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Novara

Obbligo del contraddittorio endo-procedimentale - Non sussiste - Rettifiche rendite catastali - Errore del contribuente - Efficacia retroattiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale e ha contestato l'efficacia retroattiva della rettifica della rendita catastale. La controversia riguardava, in particolare, se l'Amministrazione fosse tenuta a instaurare un contraddittorio preventivo e da quale momento dovesse produrre effetti la correzione della rendita, trattandosi di un errore imputabile al contribuente.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che il contraddittorio preventivo è obbligatorio, in via generale, per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente. Per i tributi non armonizzati, invece, l'obbligo sussiste solo quando sia previsto da una specifica disposizione normativa. Quanto alla rettifica catastale, la correzione produce effetti retroattivi soltanto quando l'errore è imputabile all'Ufficio; se l'errore è del contribuente, la rettifica opera dalla data della relativa notificazione.

Norme richiamate

  • Norme in materia di contraddittorio endo-procedimentale e Statuto dei diritti del contribuente

    L'obbligo del contraddittorio preventivo è riferibile ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove è esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generalizzato per ogni procedimento tributario. Nei tributi non armonizzati è necessario soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

  • Disciplina della rettifica delle rendite catastali

    Le rettifiche di rendite finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo allorché la correzione riguardi un errore dell'ufficio, mentre se l'errore è del contribuente la rettifica esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente.

    La retroattività dipende dall'origine dell'errore: l'errore dell'Ufficio può essere corretto retroattivamente, mentre l'errore del contribuente non consente di applicare la nuova rendita per periodi anteriori alla notificazione.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo non deve essere considerato automaticamente obbligatorio in ogni procedimento tributario: occorre verificare la natura dell'accertamento e l'esistenza di una specifica previsione normativa.
  • Quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività del contribuente, il contraddittorio assume una rilevanza particolare e può essere obbligatorio secondo la disciplina applicabile.
  • Per stabilire da quando una rettifica catastale produce effetti, è essenziale individuare chi ha commesso l'errore: se è dell'Amministrazione, la correzione può avere efficacia retroattiva; se è del contribuente, normalmente vale dalla notificazione.
  • La rettifica della rendita non comporta automaticamente il ricalcolo retroattivo dei tributi per i periodi precedenti alla notifica quando l'inesattezza dipende da una dichiarazione o da un'omissione del contribuente.
  • In casi analoghi è necessario esaminare l'atto di rettifica, la data della notificazione, la natura armonizzata o non armonizzata del tributo e l'origine documentabile dell'errore.

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