Sentenza del 23/08/2018 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento cartaceo privo di sottoscrizione - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione è stata accolta. Gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti nulli perché privi della firma autografa, nonostante riportassero l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario e una firma digitale. La decisione ha applicato l'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui l'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento perché gli atti, notificati in formato cartaceo, non recavano la sottoscrizione autografa del funzionario competente. Sugli avvisi era presente soltanto una firma digitale, riprodotta mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato alla firma. Secondo la contestazione, tale modalità non equivale alla sottoscrizione autografa richiesta per un atto cartaceo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 3
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione.
La norma è stata interpretata nel senso che un avviso di accertamento formato e notificato in modalità cartacea deve recare la sottoscrizione autografa del funzionario competente. La mera riproduzione a stampa del nominativo o della firma digitale non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare tale requisito formale.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento cartacei, occorre verificare che l'atto contenga una sottoscrizione autografa valida del funzionario competente; la sola indicazione a stampa del nome o della qualifica può non essere sufficiente.
- La firma digitale deve essere valutata in relazione alla modalità di formazione e notificazione dell'atto: se l'atto è cartaceo e non risultano elementi idonei a dimostrare una valida sottoscrizione digitale dell'originale informatico, la firma digitale riprodotta a stampa può essere contestabile.
- La mancanza della sottoscrizione richiesta dalla legge può comportare la nullità dell'avviso, purché il vizio sia tempestivamente eccepito nel giudizio.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare l'originale dell'atto, la modalità di emissione e notificazione, l'eventuale delega del funzionario e la normativa vigente al momento dell'emissione, poiché la validità può dipendere dalla forma concreta dell'atto.
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