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Sentenza

Sentenza del 23/08/2018 n. 2036 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava a I. S.p.A., per l’anno 2006, l’utilizzo di false lettere d’intento emesse da S. Italia S.r.l. e St. S.r.l., ritenute società cartiere inserite in una frode carosello IVA. Secondo l’Ufficio, I. aveva effettuato cessioni non imponibili senza verificare adeguatamente la reale operatività delle società acquirenti e la veridicità della loro qualifica di esportatori abituali. L’imposta recuperata ammontava a euro 272.278,40, oltre interessi e sanzioni. La contribuente sosteneva di essere inconsapevole della frode, di non averne tratto vantaggio e che la responsabilità per le false dichiarazioni dovesse gravare esclusivamente sui soggetti che le avevano emesse.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto integralmente il ricorso di I. S.p.A. La Commissione Tributaria Regionale ha però accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia: ha ritenuto provata la partecipazione consapevole, o comunque colposa, della società al meccanismo fraudolento, valorizzando i rapporti pluriennali e anomali con le società cartiere, il coinvolgimento diretto del medesimo intermediario, la consegna della merce ai clienti finali, il finanziamento proveniente da tali clienti e l’assenza di verifiche sulla reale operatività degli acquirenti. È stato quindi confermato il recupero dell’IVA, mentre le sanzioni sono state ridotte alla metà del minimo per sproporzione rispetto alla violazione. La sentenza di primo grado è stata riformata anche sulle spese: I. S.p.A. è stata condannata a pagare euro 1.000 per il primo grado ed euro 2.000 per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Articoli 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972

    L’imposta è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

    La responsabilità IVA grava, in linea generale, sul soggetto che effettua l’operazione imponibile. Il cedente non può sottrarsi automaticamente agli obblighi fiscali quando utilizza il regime di non imponibilità fondato su una dichiarazione d’intento irregolare.

  • Articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.P.R. n. 633/1972

    Le cessioni possono essere effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti di esportatori abituali sulla base di una dichiarazione d’intento.

    La dichiarazione d’intento consente l’acquisto senza IVA solo se ricorrono effettivamente i presupposti. In presenza di anomalie concrete, il cedente deve svolgere controlli ragionevoli sulla posizione del cliente.

  • Articolo 2 del d.l. n. 746/1983

    Dell’omesso pagamento dell’imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

    La norma attribuisce una responsabilità primaria all’emittente della dichiarazione d’intento, ma non esclude la responsabilità del cedente che, conoscendo o potendo conoscere la frode, contribuisca consapevolmente all’utilizzo indebito del regime di non imponibilità.

  • Articolo 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    La fatturazione non corretta o riferita a operazioni soggettivamente inesistenti può comportare il recupero dell’imposta indicata o indebitamente non applicata, indipendentemente dalla successiva responsabilità degli altri soggetti coinvolti.

  • Articolo 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Il principio di capacità contributiva non impedisce il recupero dell’IVA nei confronti del soggetto passivo che ha effettuato cessioni imponibili irregolarmente trattate come non imponibili.

  • Articolo 6 del d.lgs. n. 472/1997

    La violazione non è punibile quando è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa.

    La buona fede esclude le sanzioni solo se il contribuente dimostra l’assenza di colpa. Un operatore professionale deve adottare controlli adeguati quando emergono indicatori di frode.

  • Articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997

    Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

    Anche quando il tributo resta dovuto e la violazione è sanzionabile, il giudice può ridurre la sanzione se l’importo risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità concreta del fatto.

  • Articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    L’appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione.

    L’appello è ammissibile quando consente di individuare le critiche rivolte alla sentenza, anche mediante il richiamo ai motivi già dedotti, se la decisione di primo grado non ha esaminato adeguatamente le contestazioni.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13293 del 29 maggio 2013

    Il cedente, al ricorrere di determinati presupposti, è tenuto al controllo sulla dichiarazione d’intenti rilasciata dal cessionario.

    Il cedente non può limitarsi a ricevere formalmente la dichiarazione d’intento quando esistono elementi oggettivi che rendono sospetta la posizione del cliente o la reale natura delle operazioni.

Massime di principio

  • La ricezione di una dichiarazione d’intento non esonera automaticamente il fornitore da ogni responsabilità: se emergono anomalie rilevanti, deve verificare l’esistenza, l’operatività e la coerenza economica del cliente.
  • Nelle frodi carosello, la consapevolezza o la colpa del fornitore può essere desunta da una pluralità di indizi convergenti, quali rapporti con società prive di struttura, sostituzione immotivata degli acquirenti, consegna diretta ai clienti finali, prezzi anomali e pagamenti finanziati da soggetti diversi dal formale acquirente.
  • La buona fede non si dimostra soltanto affermando di non conoscere il meccanismo fraudolento: occorre documentare controlli concreti e ragionevoli svolti prima e durante il rapporto commerciale.
  • Le verifiche effettuate dalle banche nell’ambito delle lettere di credito non sostituiscono i controlli fiscali e commerciali che gravano sull’operatore economico circa i propri clienti.
  • Il recupero dell’IVA può essere confermato anche se il contribuente non è il beneficiario principale dell’evasione, quando abbia partecipato consapevolmente o colposamente alla realizzazione dell’operazione irregolare.
  • Il tributo può restare integralmente dovuto mentre le sanzioni possono essere ridotte se risultano manifestamente sproporzionate rispetto alla concreta gravità della condotta.

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