Sentenza del 23/08/2018 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Novara
Mutuo ipotecario in preammortamento - Agevolazioni di imposta - Sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare le agevolazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 a un mutuo ipotecario già esistente, sottoposto a novazione per effetto di una diversa modalità di estinzione. Il punto decisivo era stabilire se la novazione costituisse una nuova operazione finanziaria soggetta al regime ordinario oppure se, non essendo stata concessa nuova liquidità e trattandosi sostanzialmente della riorganizzazione di un finanziamento preesistente, potesse conservarsi il regime agevolato relativo all'imposta di registro e all'imposta di bollo.
La decisione
È stata riconosciuta l'applicabilità delle agevolazioni fiscali. La novazione, in assenza di concessione di nuova liquidità e quando deriva esclusivamente da una diversa modalità di estinzione o regolazione del mutuo già esistente, non è stata considerata una nuova operazione finanziaria autonoma tale da escludere il regime agevolato previsto per i finanziamenti a medio-lungo termine. Pertanto, l'operazione beneficia del trattamento fiscale agevolato previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. n. 601/1973
La norma prevede un regime sostitutivo e agevolato, comprendente anche gli effetti relativi alle imposte di registro e di bollo, per determinate operazioni di finanziamento. Il beneficio può applicarsi anche alla novazione di un mutuo preesistente quando l'operazione non comporta l'erogazione di nuova liquidità e rappresenta soltanto una diversa modalità di estinzione o regolazione del finanziamento originario.
Massime di principio
- La novazione di un mutuo non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione.
- Quando non viene concessa nuova liquidità e l'operazione si limita a modificare le modalità di estinzione o gestione di un finanziamento già esistente, può essere considerata continuità del rapporto originario e non nuovo finanziamento.
- Per applicare l'agevolazione è essenziale dimostrare che la novazione non abbia prodotto un'effettiva nuova provvista, né un ampliamento sostanziale dell'esposizione finanziaria.
- La valutazione deve concentrarsi sugli effetti concreti dell'operazione, oltre che sulla sua qualificazione formale nel contratto: una semplice ridenominazione come "novazione" non è sufficiente se, in concreto, viene erogata nuova liquidità.
- In situazioni analoghe è opportuno esaminare l'atto di novazione, i flussi finanziari e la situazione del mutuo originario per verificare la continuità del finanziamento e l'assenza di nuova provvista.
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