Sentenza del 23/08/2018 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Novara
Delega di firma - Avvisi di accertamento regolarmente muniti della firma del funzionario delegato dal capo dell'Ufficio - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità degli avvisi perché sottoscritti da un funzionario delegato e perché la firma apposta sulla relata di notifica era illeggibile o comunque non riconducibile con certezza al soggetto notificante. Contestava, quindi, la validità della delega, l’identificabilità del firmatario e la regolarità della notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’avviso di accertamento è valido quando è firmato dal funzionario delegato dal capo dell’ufficio ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e l’identità del soggetto notificante è oggettivamente individuabile. L’eventuale illeggibilità o irregolarità della firma sulla relata non determina, di per sé, l’inesistenza o la nullità dell’atto. Spetta al contribuente dimostrare concretamente la non autenticità della sottoscrizione o l’inesistenza del potere del firmatario. Inoltre, la notificazione costituisce una condizione di efficacia dell’atto e non un suo elemento costitutivo; ogni eventuale vizio è comunque irrilevante quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo, come dimostra la sua tempestiva impugnazione da parte del destinatario.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente la firma da parte del funzionario delegato dal capo dell’ufficio.
L’avviso è legittimo se risulta sottoscritto da un funzionario munito di delega valida, anche se non direttamente dal capo dell’ufficio.
Massime di principio
- La firma di un funzionario delegato è sufficiente a rendere valido l’avviso di accertamento, purché la delega e il potere di sottoscrizione siano esistenti.
- Una firma illeggibile sulla relata di notifica non comporta automaticamente la nullità dell’avviso: il contribuente deve dimostrare concretamente la non autenticità della firma o l’assenza del potere del firmatario.
- La validità dell’atto dipende dall’identificabilità oggettiva del sottoscrittore e del suo potere, non dalla mera conoscenza soggettiva o dalla facilità con cui il destinatario riesce a leggere la firma.
- La notificazione è normalmente una condizione di efficacia dell’atto e non un elemento costitutivo dello stesso; se l’atto è stato conosciuto e impugnato, il raggiungimento dello scopo può rendere irrilevanti vizi meramente formali della notifica.
- Per contestare efficacemente un avviso occorre allegare e provare uno specifico difetto di sottoscrizione, di delega, di autenticità o di potere, non limitarsi a dedurre l’illeggibilità della firma.
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