Sentenza del 23/08/2018 n. 2037 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava a I. S.p.A. la partecipazione, quantomeno consapevole o colposamente negligente, a una frode IVA carosello realizzata tramite S. Italia S.r.l. e St. S.r.l., ritenute società cartiere. I. aveva effettuato cessioni non imponibili IVA sulla base di lettere d'intento dichiarate false, mentre la merce sarebbe stata consegnata direttamente alle società del gruppo C./F., che la acquistavano a condizioni economicamente vantaggiose. L'Amministrazione sosteneva che I. avrebbe dovuto verificare l'effettiva operatività delle società acquirenti, la genuinità delle lettere d'intento e l'anomalia dei pagamenti mediante lettere di credito. La contribuente negava di conoscere la frode, deduceva l'assenza di un proprio vantaggio economico, la violazione della neutralità dell'IVA e la sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto integralmente il ricorso di I. S.p.A., annullando l'accertamento e le sanzioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato parzialmente tale decisione: ha ritenuto legittimo il recupero dell'IVA, escludendo la violazione del principio di neutralità e della doppia imposizione, e ha affermato che I. avrebbe dovuto effettuare controlli ragionevoli sulla reale operatività delle società che avevano rilasciato le lettere d'intento. È stata quindi riconosciuta la responsabilità della contribuente ai fini dell'imposta e delle sanzioni. Tuttavia, considerata la sproporzione tra tributo e sanzione, quest'ultima è stata ridotta alla metà del minimo previsto. L'appello dell'Agenzia è stato pertanto accolto solo parzialmente. I. S.p.A. è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 2.000 euro per il secondo.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972
Consente, in presenza dei presupposti previsti, l'acquisto senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali.
La non imponibilità non opera automaticamente sulla base della sola lettera d'intento quando emergano elementi concreti di falsità o di frode conosciuta o conoscibile dal cedente.
Art. 8, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina gli effetti e le responsabilità connesse alle dichiarazioni d'intento; secondo la sentenza, essa non esclude la responsabilità del cedente che, in presenza di anomalie evidenti, ometta i controlli ragionevoli.
Art. 17 D.P.R. n. 633/1972
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione imponibile.
Art. 18 D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il meccanismo della rivalsa dell'IVA e conferma la riferibilità dell'imposta all'operatore che effettua l'operazione imponibile.
Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972
L'imposta indicata in fattura per operazioni inesistenti o in misura superiore a quella reale resta dovuta per l'intero ammontare indicato.
Art. 53 Costituzione
Il principio di capacità contributiva non è stato ritenuto violato, poiché l'IVA era riferita alle cessioni effettuate dalla stessa contribuente.
Art. 2697 Codice civile
L'Amministrazione deve provare gli elementi fondanti della pretesa, inclusi gli indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza o conoscibilità della frode.
Art. 2729 Codice civile
Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Commissione ha ritenuto sufficiente il quadro documentale ed extracontabile prodotto dall'Ufficio.
Art. 6 D.Lgs. n. 472/1997
L'esclusione della colpevolezza richiede l'assenza di dolo o colpa; l'omessa adozione di controlli ragionevoli da parte di un operatore professionale impedisce di invocare la buona fede.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997
Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
Il giudice può ridurre la sanzione quando il suo importo risulti manifestamente sproporzionato rispetto al tributo, anche se resta dovuto integralmente il tributo accertato.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici; nel caso concreto l'impugnazione dell'Agenzia è stata ritenuta sufficientemente specifica.
Art. 100 Codice di procedura civile
L'interesse ad agire dell'Agenzia è stato riconosciuto, essendo diretta l'impugnazione alla riforma della sentenza che aveva annullato l'accertamento.
Sentenza Cassazione n. 13293 del 29 maggio 2013
Il cedente, al ricorrere di determinati presupposti, è tenuto al controllo sulla dichiarazione d'intento rilasciata dal cessionario.
Il cedente non può limitarsi a ricevere formalmente la lettera d'intento quando sussistano anomalie tali da rendere doverosa una verifica sull'effettiva posizione del cessionario.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA carosello, il fornitore può essere chiamato a rispondere dell'imposta se l'Amministrazione dimostra, mediante elementi oggettivi, che conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La ricezione di una lettera d'intento non esonera sempre il cedente da ogni controllo: in presenza di società apparentemente inattive, assenza di struttura, cambi improvvisi di acquirente, consegna diretta al cliente finale o pagamenti finanziati da soggetti diversi, occorre svolgere verifiche ulteriori.
- La buona fede non si dimostra soltanto dichiarando di non conoscere il meccanismo fraudolento; è necessario documentare concretamente l'adozione di procedure ragionevoli di due diligence sul cliente, sulla sua operatività e sulla coerenza economica dell'operazione.
- La neutralità dell'IVA e il divieto di doppia imposizione non impediscono il recupero dell'imposta nei confronti del cedente quando la non imponibilità è stata utilizzata nell'ambito di un'operazione fraudolenta e il cedente è coinvolto o colpevolmente inconsapevole.
- Il tributo e la sanzione devono essere valutati separatamente: anche quando il recupero dell'IVA è confermato, il giudice può ridurre la sanzione se manifesta eccessiva sproporzione rispetto all'imposta contestata.
- Le verifiche bancarie o l'utilizzo di lettere di credito non sostituiscono necessariamente i controlli diretti del fornitore, soprattutto quando la struttura dei pagamenti presenta anomalie rispetto alla normale prassi commerciale.
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