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Risoluzione

Risoluzione n. 215 del 9/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina l’applicabilità dell’art. 32 del d.P.R. n. 601/1973 alla cessione, al locatario, di alloggi di proprietà di Poste Italiane S.p.A. costruiti in base alla legge n. 227/1975. Pur dichiarando l’istanza inammissibile come interpello, l’Agenzia conclude che la vendita rientra tra gli atti di attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale e beneficia quindi di imposta di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale.

Agevolazioni fiscali per la vendita di alloggi Poste Italiane

Agevolazioni fiscali per la cessione di alloggi di Poste Italiane

La risoluzione n. 215/E del 9 agosto 2007 affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, della vendita di alloggi di proprietà di Poste Italiane S.p.A. al locatario dell’immobile. Il tema centrale è l’applicabilità dell’articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede specifiche agevolazioni per gli atti relativi all’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale.

Quesito proposto

L’istante, affittuario di un alloggio di Poste Italiane S.p.A., chiede se il relativo atto di compravendita possa fruire del regime agevolativo di cui all’articolo 32 del d.P.R. n. 601/1973. Chiede inoltre che il chiarimento valga anche per eventuali vendite effettuate dalle Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.).

Tesi del contribuente

L’interpellante ritiene applicabile l’agevolazione sulla base di tre argomenti principali:

  • gli atti di vendita sarebbero esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • gli alloggi sarebbero stati costruiti in attuazione della legge 7 giugno 1975, n. 227, che prevedeva un piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali, comprendente anche alloggi di servizio a carico dello Stato;
  • la legge 24 dicembre 1993, n. 560, all’articolo 1, comma 2, lettera a), assimila gli alloggi di Poste Italiane a quelli di edilizia residenziale pubblica, mentre i commi 4 e 6 della stessa legge disciplinano la vendita agli assegnatari aventi diritto.

Inammissibilità dell’istanza di interpello

L’Agenzia delle Entrate premette che l’istanza non è trattabile come interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto non contiene una descrizione sufficientemente circostanziata e specifica del caso concreto e personale, come richiesto dall’articolo 3 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

In particolare, la fattispecie viene ritenuta solo sommariamente rappresentata, soprattutto con riferimento alle vendite da parte delle A.T.C. Per questo motivo, l’istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 209/2001.

Esame nel merito come consulenza giuridica

Pur dichiarando l’inammissibilità dell’interpello, l’Agenzia esamina comunque la questione nel merito nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica, facendo riferimento alla circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 32 del d.P.R. n. 601/1973 stabilisce che le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano anche agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • il titolo IV della legge n. 865/1971, che disciplina i programmi pubblici di edilizia residenziale;
  • l’articolo 1, comma 2, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che definisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica come quelli costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, con esclusione di quelli di edilizia convenzionata o agevolata;
  • l’articolo 1, comma 1, della legge n. 560/1993, che ricomprende tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con fondi derivanti da contributi dei lavoratori;
  • l’articolo 1, comma 2, della legge n. 560/1993, che estende la disciplina anche agli alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni costruiti o acquistati in base, tra l’altro, alla legge n. 227/1975;
  • il comma 6 della legge n. 560/1993, che individua tra gli aventi titolo all’acquisto gli assegnatari e i loro familiari conviventi;
  • il comma 9 della stessa legge, che regola le modalità e condizioni di cessione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 6.

Collegamento tra legge n. 227/1975 e programmi pubblici di edilizia residenziale

La legge 7 giugno 1975, n. 227, viene considerata centrale nel ragionamento dell’Agenzia. Essa prevedeva un programma di interventi straordinari per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

L’Agenzia evidenzia che tali alloggi:

  • sono ricompresi tra quelli soggetti ad alienazione secondo la legge n. 560/1993, salvo alcune eccezioni;
  • dovevano essere realizzati nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
  • dovevano avere caratteristiche conformi alle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato.

Il richiamo ai piani di zona della legge n. 167/1962 consente di ricondurre la disciplina alla logica del titolo IV della legge n. 865/1971, poiché l’articolo 50 di tale titolo prevede che le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa siano scelte proprio nell’ambito di quei piani.

Motivazione della riconducibilità all’edilizia residenziale pubblica

Secondo l’Agenzia, l’obiettivo della legge n. 227/1975, ossia la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti delle Poste, è coerente con la finalità più ampia del titolo IV della legge n. 865/1971, che comprende la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori.

Si aggiunge che la spesa per tali alloggi era finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, allora strutturata come Direzione Generale presso il Ministero del Tesoro, circostanza che consente di ricondurre l’intervento al novero dei soggetti considerati dallo Stato ai fini dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 560/1993.

Ne deriva che la costruzione degli alloggi di proprietà di Poste Italiane S.p.A., eseguita in attuazione della legge n. 227/1975, è considerata riconducibile ai programmi pubblici di edilizia residenziale.

Regime IVA e disciplina applicabile alla cessione

L’Agenzia precisa che la cessione degli alloggi in questione rientra tra quelle esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972.

Sulla base del quadro normativo e delle considerazioni svolte, la vendita dell’alloggio di proprietà di Poste Italiane S.p.A. al locatario viene ricondotta tra gli atti e contratti di attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. Di conseguenza, ad essa si applica l’articolo 32 del d.P.R. n. 601/1973, con:

  • imposta di registro in misura fissa;
  • esenzione dalle imposte ipotecarie;
  • esenzione dalle imposte catastali.

Esito finale

La risoluzione conclude quindi che la cessione degli alloggi di proprietà di Poste Italiane S.p.A. al locatario beneficia del regime agevolativo previsto dall’articolo 32 del d.P.R. n. 601/1973. Restano però ferme l’inammissibilità formale dell’istanza come interpello e la sola prosecuzione dell’esame in forma di consulenza giuridica.

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