Sentenza n. 1323/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 13.01.2025, con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha imposto al medesimo il divieto di detenere armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare da molti anni di licenza di porto d'armi e detentore di armi regolarmente denunciate, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia gli ha vietato la detenzione di armi, adottato dopo una denuncia-querela per minaccia ex art. 612 c.p. e il conseguente ritiro cautelare delle armi. La querela era stata successivamente rimessa, con dichiarazione del querelante di non avere ricevuto minacce e di avere rimesso la querela a seguito di un chiarimento con il ricorrente. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell'art. 39 r.d. n. 773/1931, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l'eccesso di potere e la sproporzione della misura, anche in ragione dell'assenza di precedenti penali e della remissione della querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, rilevando che i procedimenti in materia di armi hanno natura preventiva e precauzionale e sono caratterizzati da urgenza in re ipsa, tale da giustificare l'omissione della comunicazione di avvio. Ha ritenuto che il potere prefettizio previsto dall'art. 39 r.d. n. 773/1931 comporti un'ampia discrezionalità amministrativa e consenta di vietare la detenzione quando sussistano anche meri indizi di possibile abuso, senza necessità che la condotta sia accertata penalmente o che sia svolta un'ulteriore istruttoria sulla pericolosità sociale. La remissione della querela non è stata considerata idonea a eliminare la materialità dell'episodio né a imporre una valutazione favorevole, poiché il querelante non aveva smentito l'accaduto ma aveva riferito di un successivo chiarimento. Il giudizio prefettizio è stato ritenuto ragionevole e coerente rispetto alla frase minacciosa contestata e all'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, mentre la motivazione del decreto è stata giudicata adeguata e l'istruttoria estesa all'intero compendio documentale. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti in materia di armi, aventi natura preventiva e precauzionale e caratterizzati da urgenza in re ipsa.
art. 11 r.d. 773/1931
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione consente la revoca delle autorizzazioni quando vengano meno le condizioni richieste o sopraggiungano circostanze ostative al rilascio.
art. 39, comma 1, r.d. 773/1931
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Prefetto dispone di un ampio potere discrezionale e può vietare la detenzione sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto, anche in presenza di meri indizi di possibile abuso e senza che sia necessario un accertamento penale della condotta.
art. 612 c.p.
La denuncia-querela per minaccia costituisce il fatto dal quale l'amministrazione ha desunto elementi sintomatici di possibile inaffidabilità nell'uso delle armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39, comma 1, r.d. n. 773/1931 si fonda su una valutazione prognostica e preventiva dell'affidabilità del soggetto e può essere adottato anche sulla base di meri indizi di possibile abuso, senza che la condotta sia stata definitivamente accertata in sede penale o integri necessariamente un reato.
- La remissione della querela non impone una rivalutazione favorevole dell'affidabilità del detentore di armi quando il querelante non abbia smentito la materialità dell'episodio, ma abbia ricondotto la remissione a un successivo chiarimento tra le persone coinvolte.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia di affidabilità nell'uso delle armi è esterno e riguarda la manifesta illogicità o irragionevolezza dell'apprezzamento, non potendo sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.
- Nei procedimenti in materia di armi la comunicazione di avvio può essere omessa, poiché la natura preventiva e precauzionale del potere e l'esigenza di prevenire situazioni di pericolo integrano un'urgenza in re ipsa ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990.
- Per adottare un divieto di detenzione di armi non è necessaria un'ulteriore istruttoria specifica sulla pericolosità sociale quando gli elementi acquisiti consentano già una ragionevole prognosi di possibile abuso; è tuttavia necessario che il provvedimento esponga una motivazione adeguata e coerente con il compendio istruttorio.
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