Sentenza del 08/01/2020 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 74/2020 - TARSU - Box pertinenziale all'abitazione - Assoggettabilità al tributo Tarsu - Mancata denuncia - Termine di decadenza dell'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU/TIA relativo a due immobili e, in particolare, di un box C/6 dichiarato tassabile. Questioni principali: presunta decadenza dell'accertamento per l'anno 2011; natura non produttiva di rifiuti del box pertinenziale e quindi esenzione. Inoltre censura preliminare sulla legittimazione del RTI esattore per omessa iscrizione all'albo. Procedimentalmente anche contestazione della tempestivita del ricorso di primo grado.
La decisione
La CTR ha ritenuto valida la notifica dell'avviso al 29.12.2017 e quindi tempestivo il ricorso di primo grado; sul merito ha confermato che il box pertinenziale va presuntivamente ritenuto produttore di rifiuti poiche frequentato da persone e quindi soggetto a tassa. L'omessa denuncia del box fa venir meno la limitazione di decadenza e il termine quinquennale di accertamento decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo all'anno di imposta (quindi per il 2011 dal 20.1.2012 con scadenza 31.12.2017). Il contribuente non ha fornito prova idonea a dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo. Appello rigettato; avviso confermato; condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado pari a Euro 300,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)
art. 65, art. 66, art. 76
La disciplina consente la quantificazione del tributo anche sulla base della superficie e prevede strumenti per la prova contraria; l'omessa, infedele o incompleta denuncia rinnova l'obbligo annuale e comporta l'applicazione delle sanzioni previste, senza impedire l'accertamento delle superfici non denunciate.
DL n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Il termine decadenziale quinquennale per l'esercizio dell'accertamento in materia tributaria decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello di imposta; applicato al caso 2011 con scadenza del potere di accertamento al 31.12.2017.
Giurisprudenza rilevante (Cass. civ., Sez. trib. e altre pronunce)
es. Cass. Sez. trib., n. 23058/2019; Cass. n. 26434/2017; Cass. n. 14770/2000; Cass. n. 5047/2015
La Corte di Cassazione ha stabilito che garage, cantine o box, essendo aree frequentate da persone, sono presumibilmente produttive di rifiuti e quindi tassabili salvo che il contribuente non fornisca prova concreta contraria. La normativa non contrasta con il principio chi inquina paga, essendo ammessa la quantificazione presuntiva basata sulla superficie e la possibilità di prova contraria.
Massime di principio
- I box e i garage pertinenziali sono presuntivamente produttori di rifiuti se frequentati e pertanto soggetti alla tassa rifiuti; la sola natura e destinazione non basta per ottenere l'esenzione.
- L'onere della prova della non producibilità di rifiuti grava sul contribuente: servono elementi concreti (perizie, documentazione, attestazioni) che dimostrino l'assenza di produzione di rifiuti.
- L'omessa o infedele denuncia non impedisce l'accertamento; l'obbligo di denuncia si rinnova anno per anno e possono applicarsi sanzioni anche per anni successivi.
- Il termine decadenziale quinquennale per l'accertamento decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta; pertanto verificare sempre le date di notifica per valutare la tempestivita dell'accertamento.
- Conservare e produrre prove di avvenute denunce, ricevute di invio, cartoline di notifica e altra corrispondenza rilevante è fondamentale per contestare sia la fondatezza dell'accertamento sia la tempestivita dei ricorsi.
- La contestazione della legittimazione dell'ente che svolge l'attività di riscossione o accertamento richiede specifiche e concrete prove di illegittimità della procedura (es. mancanza di iscrizioni previste), altrimenti non è determinante.
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