Ordinanza n. 109/2026 - Palermo, Sezione 5
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA - del provvedimento m_-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, avente ad oggetto “Revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo”, con il quale è stata disposta la revoca della precedente nota del -OMISSIS-, e, per l’effetto, il rientro immediato del ricorrente presso la -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti presupposti e/o istruttori esibiti al ricorrente in data 20 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, e segnatamente: - del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente dalla dirigente di Polizia Penitenziaria-OMISSIS-; - dei relativi allegati, ivi comprese le riproduzioni fotografiche del post Facebook e la relazione disciplinare redatta dal ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, degli ulteriori atti esibiti in data 14 novembre 2025 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca, e in particolare: della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico, redatta dal Direttore p.t. -OMISSIS- in data 29 settembre 2025; della relazione di servizio del 17 settembre 2025 stilata dalla Direttrice del G.I.O. di Catania; nonché degli ulteriori atti coincidenti con il carteggio già rilasciato al ricorrente a seguito della precedente istanza di accesso, nonché dei regolamenti e delle circolari concernenti le attività del G.I.O. e l’uso dei social network; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024, ove interpretato ed applicato in modo erroneo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e conseguente rientro presso la sede di servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale notificato il 14 ottobre 2025, con cui è stata revocata la precedente disposizione di impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo ed è stato disposto il suo immediato rientro presso la sede di servizio. Ha inoltre impugnato, ove occorrenti, gli atti presupposti e istruttori conosciuti mediante accesso agli atti, tra cui una segnalazione di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, relazioni di servizio e disciplinari, allegati fotografici relativi a un post pubblicato su Facebook, nonché la stessa disposizione regolamentare ove erroneamente interpretata e applicata. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia – sede di Palermo, sostenendo che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., la controversia concernente un pubblico dipendente dovesse essere trattata dalla Sezione staccata di Catania, individuata in base alla sede di servizio del ricorrente al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il ricorrente ha contestato l’eccezione, deducendo di prestare servizio nel capoluogo regionale e di essere stato soltanto temporaneamente distaccato presso il G.I.O.; ha richiamato, a sostegno della competenza del TAR adito, una pronuncia del TAR Lombardia – Milano.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse stata tempestivamente sollevata dalla difesa erariale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Sicilia – Palermo, affinché provvedesse sull’eccezione secondo le proprie competenze. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio, senza statuizioni sulla legittimità della revoca dell’impiego, sugli atti presupposti o sull’applicazione dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
eccezione di incompetenza territoriale
La tempestiva eccezione di incompetenza territoriale deve essere sottoposta al Presidente del tribunale amministrativo regionale per la decisione di competenza.
art. 6, comma 1, D.M. 14 maggio 2024
segnalazione di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico
La disposizione è richiamata quale base della segnalazione di presunta incompatibilità, ma la sua interpretazione e applicazione non sono state esaminate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando la parte resistente solleva tempestivamente un’eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., gli atti del giudizio devono essere trasmessi al presidente del tribunale amministrativo regionale affinché l’eccezione sia decisa secondo il procedimento previsto dalla legge.
- La contestazione della competenza territoriale fondata sulla sede di servizio di un pubblico dipendente costituisce una questione preliminare che deve essere definita prima dell’esame della domanda cautelare e del merito.
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