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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29708/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. ha impugnato la sentenza del G.u.p. che, al termine del giudizio abbreviato, aveva condannato i due imputati per rapina aggravata e lesioni aggravate. Il motivo unico dedotto è la violazione di legge: la sentenza avrebbe preso a base di calcolo una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 628 c.p., come modificato dalla Legge 26 aprile 2019 n.36, applicabile ai fatti commessi l'8 maggio 2021, determinando così una pena in misura illegale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice di primo grado aveva indicato per entrambi gli imputati una pena di base pari a 4 anni di reclusione (e una pena pecuniaria considerata in misura diversa), mentre l'art. 628 c.p., alla luce della L. 26 aprile 2019 n.36 applicabile ai fatti, fissa il minimo edittale della rapina in 5 anni di reclusione (e il minimo pecuniario nel nuovo assetto in misura non inferiore a euro 927). Per l'errore nella determinazione del minimo edittale la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre precisato che non può procedere essa stessa a rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p., poiché il giudice di primo grado aveva svolto valutazioni sulle circostanze attenuanti e aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, comma 1 e comma 3, cod. pen.

    La disposizione relativa alla rapina è stata interpretata alla luce delle modifiche legislative: il minimo edittale è stato elevato (per i fatti commessi dopo la modifica si applica il nuovo minimo di 5 anni di reclusione) e la pena pecuniaria va calcolata nel nuovo intervallo previsto dalla riforma.

  • Legge 26 aprile 2019, n. 36

    L. 26 aprile 2019 n.36, art. 6, comma 1, lett. a)

    Ha modificato l'art. 628 c.p., innalzando il minimo edittale della rapina; le modifiche si applicano ai fatti commessi successivamente alla loro entrata in vigore, e quindi erano applicabili all'evento delittuoso dell'8 maggio 2021.

  • art. 569 comma 4 cod. proc. pen.

    art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna; è lo strumento utilizzato per denunciare la illegittimità della determinazione della pena.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Limita la possibilità per la Corte di Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio quando il primo giudice ha compiuto valutazioni sulle circostanze; in tali casi la Corte deve annullare e rinviare per nuovo giudizio.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; art. 16, d.l. 228/2021

    Previste norme procedurali applicabili all'esame del ricorso in Cassazione richiamate nella decisione; riguardano modalità e forme di esame del ricorso (riferimenti procedurali utilizzati dalla Corte).

Massime di principio

  • Se il giudice determina la pena prendendo come base una misura inferiore al minimo edittale fissato dalla legge applicabile al momento del fatto, la sentenza è viziata per illegittimità della pena e può essere annullata in sede di cassazione.
  • Le modifiche legislative che elevano il minimo edittale si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche; è necessario verificare quale versione della norma si applica al momento del fatto.
  • Il Pubblico Ministero può impugnare la sentenza di condanna per illegittimità della determinazione della pena ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; la Cassazione può annullare la sentenza quando riscontri illegittimità nell'applicazione della legge penale.
  • Quando il giudice di merito ha effettuato valutazioni sulle circostanze attenuanti o aggravanti, la Corte di Cassazione non può rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio (art. 620 lett. l) c.p.p.) ma deve rinviare il processo per nuovo giudizio.
  • In caso di ricalcolo delle pene, occorre prestare attenzione sia al minimo edittale dettato dalla disposizione sostanziale sia all'eventuale nuovo assetto delle sanzioni pecuniarie introdotto dalla riforma.

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