Sentenza n. 254/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 405/2024, depositata e resa pubblica il 16.08.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 569/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 405/2024, recante il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro e previdenza, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alla corresponsione dei due terzi delle spese di lite. L'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dedotto ragioni contrarie né ha dimostrato l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice e da eseguire nei successivi 120 giorni. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento. Ha condannato l'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione è stato negato in assenza di particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
La condanna alle spese del giudizio è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese è stata applicata nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avverso una sentenza di condanna dell'amministrazione è procedibile, nei casi previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996, solo dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o di una sentenza del giudice ordinario suscettibile di esecuzione in sede amministrativa impone all'amministrazione soccombente di adempiere integralmente, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
- L'amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento e risulti soccombente già al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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