Tribunale, Sentenza T-445/16
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 febbraio 2018 (Estratti). — Schniga GmbH contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnico – Esame tecnico – Obbligo di motivazione – Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 2100/94 – Omogeneità – Articolo 8 del regolamento n. 2100/94 – Esame supplementare – Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 – Parità di trattamento – Esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV – Articolo 76 del regolamento n. 2100/94. — Causa T-445/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Schniga GmbH contro la decisione che aveva negato la privativa comunitaria per la varietà di mele "Gala Schnico". La sentenza conferma la legittimità della designazione preventiva del GEVES come ufficio d’esame per il gruppo di mutazione Gala e la valutazione di mancata omogeneità della varietà sulla base dei risultati dell’esame tecnico. Viene inoltre escluso che l’UCVV avesse l’obbligo di disporre ulteriori indagini o un anno supplementare di osservazione.
Impugnazione contro il rigetto della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele "Gala Schnico": motivazione dell’esame tecnico, omogeneità della varietà e obbligo di esame supplementare.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’UCVV abbia errato nel confermare il rigetto della domanda di privativa per la varietà "Gala Schnico", in particolare: i) quanto alla designazione del sito e dell’ufficio competente per l’esame tecnico; ii) quanto alla constatazione di mancata omogeneità della varietà; iii) quanto alla pretesa violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 per non aver disposto un anno supplementare di osservazione; iv) quanto al rispetto del principio di parità di trattamento e dell’obbligo dell’UCVV di esaminare d’ufficio i fatti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che l’UCVV può designare in via preventiva e univoca l’ufficio d’esame competente per un determinato gruppo di mutazione, purché ciò sia coerente con la struttura del sistema e con i principi di parità di trattamento, certezza del diritto e trasparenza; inoltre, se l’esame tecnico è stato svolto secondo il protocollo applicabile e non vi sono indizi che condizioni ambientali anomale abbiano alterato i risultati, la commissione di ricorso può validamente ritenere non omogenea la varietà senza che l’UCVV sia tenuto a ricercare d’ufficio le cause della mancata omogeneità. Infine, il Tribunale ha escluso che l’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 imponga un anno supplementare di osservazione quando la mancanza di omogeneità dipende dal materiale d’innesto presentato, la cui idoneità ricade nella responsabilità esclusiva del richiedente.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2009
Impugnazione relativa alla privativa comunitaria per il ritrovato vegetale "Gala Schnico"
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Schniga GmbH avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 22 aprile 2016, con la quale era stata confermata la mancata concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele "Gala Schnico". La controversia verte sull’esame tecnico della varietà, sulla valutazione della sua omogeneità e sugli obblighi dell’UCVV nell’istruttoria.
Contesto fattuale e procedimento
La domanda di privativa riguardava una varietà appartenente al gruppo di mutazione Gala della specie Malus domestica Borkh. Dalla sentenza emerge che, con avviso n. 2/2004, l’UCVV aveva deciso di affidare esclusivamente al GEVES l’esame tecnico delle varietà di mutazione di mele appartenenti a tale gruppo. La decisione impugnata aveva ritenuto, sulla base dei risultati dell’esame, che la varietà non presentasse un’omogeneità sufficiente.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 2100/94, istitutivo del sistema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
- l’articolo 8 del regolamento n. 2100/94, relativo ai requisiti di protezione della varietà;
- l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2009, sulla designazione degli uffici o servizi competenti per l’esame tecnico;
- l’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, sul possibile esame supplementare;
- l’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 2100/94, in tema di motivazione;
- l’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, sull’esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV.
Primo motivo: designazione del sito di esame tecnico
Quanto alla scelta del GEVES come sito unico di esame per le varietà del gruppo Gala, il Tribunale osserva che l’UCVV aveva preso in considerazione le condizioni climatiche del sito già prima dell’adozione dell’avviso n. 2/2004 e che diversi documenti interni, fondati sul parere di esperti, giustificavano la concentrazione degli esami presso tale ufficio. La ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a rimettere in discussione tale valutazione.
Il Tribunale aggiunge che:
- l’eventuale pretesa inadeguatezza del sito di esame non è dimostrata;
- non è stato allegato che, durante il periodo di esame della varietà candidata, le condizioni climatiche fossero anormali;
- la designazione univoca e preventiva dell’ufficio d’esame per tutte le varietà appartenenti allo stesso gruppo di mutazione è conforme alla struttura del sistema del regolamento n. 2100/94 e ai principi di parità di trattamento, certezza del diritto e trasparenza.
Il Tribunale sottolinea inoltre che l’avviso n. 2/2004 informava i richiedenti che solo l’UCVV poteva stabilire il luogo dell’esame e che accordi diretti con un ufficio d’esame, senza autorizzazione dell’Ufficio, avrebbero compromesso i risultati successivi.
Secondo profilo: mancata omogeneità della varietà
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la varietà non era sufficientemente omogenea. In presenza di differenze rilevanti nell’espressione della caratteristica 39 nei due anni consecutivi di esame, e poiché l’esame era stato effettuato conformemente al protocollo UCVV TP/14/2, la commissione poteva validamente concludere per la mancata omogeneità.
Il Tribunale richiama il largo margine discrezionale dell’UCVV in materia scientifica e tecnica, già riconosciuto dalla giurisprudenza, e osserva che, in assenza di elementi che facessero pensare a un’interferenza delle condizioni ambientali sui risultati, non era necessario che l’UCVV ricercasse ulteriormente le cause della mancata omogeneità constatata.
Esame supplementare e responsabilità del richiedente
Quanto alla censura fondata sull’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, il Tribunale afferma che, anche a voler interpretare gli argomenti della ricorrente come diretti a sostenere che i problemi di omogeneità dipendevano dalla qualità del materiale d’innesto e che si sarebbero potuti attenuare nel tempo, ciò non giustificava un anno supplementare di osservazione. La ragione è che la presentazione di materiale d’innesto adeguato ricade nella responsabilità esclusiva del richiedente.
Esito del giudizio
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Schniga GmbH alle spese. La decisione conferma quindi il rigetto della domanda di privativa comunitaria per la varietà "Gala Schnico".
Principi ricavabili dalla sentenza
La pronuncia ribadisce che:
- l’UCVV può organizzare l’esame tecnico in modo centralizzato e preventivo per gruppi omogenei di varietà, se ciò è giustificato e rispettoso dei principi generali;
- la valutazione dell’omogeneità delle varietà rientra nell’ampio apprezzamento tecnico dell’UCVV;
- il richiedente sopporta la responsabilità di presentare materiale vegetale idoneo;
- l’UCVV non è tenuto a supplire, con ulteriori indagini o con un nuovo anno di osservazione, a carenze che non risultino dipendere da fattori esterni anomali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-182/17
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-185/17
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-103/16
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-328/16
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-336/16
- Sentenza · 22 feb 2018Corte di giustizia, Sentenza C-396/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →