Cassazione Civile, Ordinanza n. 40628/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese perché la Prefettura intimata non ha svolto difese. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. Gli interessati avevano proposto opposizione davanti al Giudice di pace, che era stata respinta. In appello il Tribunale di Venezia ha dichiarato improcedibile l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 415, 421 e 291 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto concedere un termine per la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, invece di pronunciare l'improcedibilità. La Corte rileva però che il motivo non si confronta con un'ulteriore autonoma ratio decidendi del Tribunale: oltre alla mancata notificazione dell'atto di appello e del decreto, il giudice di merito aveva anche rilevato la mancata prova della tempestività dell'appello, poiché non risultava documentata la data di notificazione della sentenza di primo grado e l'impugnazione era stata proposta oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Corte richiama inoltre il principio già affermato in materia di opposizione a verbale C.d.S. secondo cui, in appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È invocato dai ricorrenti per sostenere una lettura più garantista delle norme processuali, ma la Corte non accoglie l'argomento perché il motivo non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro di equo processo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo il motivo inammissibile.
art. 415 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del rito e della notificazione dell'atto introduttivo/impugnazione.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la possibilità di assegnare un termine per la rinotifica; la Corte non accoglie la tesi.
art. 291 c.p.c.
Richiamato per fondare la richiesta di concessione di un termine per rinnovare la notificazione; la Corte osserva che il motivo non supera la ratio della decisione impugnata.
art. 10 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale aveva rilevato che la notificazione d'ufficio prevista da questa norma opera solo per il primo grado, sicché in appello l'onere di notificare ricorso e decreto grava sull'appellante.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dal precedente di legittimità menzionato dalla Corte, come base per la rimessione in termini solo in presenza di giustificato impedimento dedotto dall'appellante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello in materia di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza può determinare l'improcedibilità dell'impugnazione, secondo un orientamento già esteso dalla Corte al rito in questione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata confutazione di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende il motivo non scrutinabile nel merito.
- La notificazione d'ufficio prevista per il primo grado in determinati riti speciali non si estende automaticamente all'appello: in grado di impugnazione l'onere di provvedere alla notificazione può gravare sulla parte appellante.
- La rimessione in termini presuppone la deduzione e la prova di un giustificato impedimento; in mancanza di tale allegazione, il giudice non è tenuto a sanare l'omessa notificazione dell'impugnazione.
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