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Ordinanza

Ordinanza n. 3353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione d’ufficio e ulteriori provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro i provvedimenti amministrativi, tra cui un’ordinanza di demolizione d’ufficio. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le censure articolate contro l’ordinanza cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati. La misura è stata adottata in ragione della natura irreversibile degli effetti che avrebbero potuto derivare dalla perdurante efficacia dell’ordinanza di demolizione, al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto e senza formulare alcuna prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in collegamento con la misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la perdurante efficacia di un provvedimento amministrativo suscettibile di produrre effetti irreversibili, quale un’ordinanza di demolizione, può giustificare la sospensione dell’atto al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto, anche senza una prognosi favorevole circa l’esito del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare adottata per evitare effetti irreversibili non implica necessariamente una valutazione positiva del fumus boni iuris né anticipa il giudizio sulla fondatezza della domanda di annullamento.
  • Quando accoglie l’appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza di rigetto del TAR, sospendere l’efficacia degli atti impugnati e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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