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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32963/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto LEO colpevole del reato previsto dagli artt. 189, commi 6 e 7 C.d.S.; la Corte d'Appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (ex art.581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. come novellati dall'art.33 lett. d) d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente ha contestato la decisione sostenendo che l'atto di appello riportava comunque un'elezione di domicilio (indirizzo di residenza) e che il mandato ad impugnare era stato trasmesso per errore informatico il 10/01/2024; ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale e censurato la motivazione come contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo previsto dall'art.581, comma 1-ter c.p.p. sia assoluto e richieda il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; tale dichiarazione deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (la precedente elezione non supplisce). La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando giurisprudenza secondo cui le norme disciplinano modalità di esercizio delle facoltà difensive e non limitano il diritto di difesa. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Obbligo tassativo e a pena di inammissibilità: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e, per l'imputato giudicato in assenza, il mandato ad impugnare deve essere rilasciato successivamente alla sentenza. La dichiarazione deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e non può essere sostituita da precedenti elezioni.

  • art.33 lett. d) d.lgs. n.150/2022

    "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Novellazione che ha introdotto l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; norma di applicazione generale alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art.89 comma 3 d.lgs. n.150/2022

    Predisposizione normativa che stabilisce l'applicabilità della riforma alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (richiamata per determinare la decorrenza dell'obbligo).

  • art.99 d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022

    Richiamata nella ricostruzione normativa per collegare le disposizioni transitorie sulla decorrenza della riforma; non altera l'obbligo di deposito dell'elezione di domicilio con l'impugnazione.

  • art.157, art.156 c.3, art.148 c.1 c.p.p.

    Norme sul procedimento notificatorio (prima notifica all'imputato non detenuto e modalità di conoscibilità dell'atto): la Corte precisa che le regole di notifica perseguono la massima conoscibilità ma non sostituiscono l'adempimento obbligatorio previsto dall'art.581 c.p.p.

  • art.164 c.p.p.

    Rilevato in relazione alla durata delle elezioni di domicilio fatte nel precedente grado: dopo la riforma una elezione precedente non ha più durata illimitata e non supplisce all'obbligo di depositare una dichiarazione/elezione di domicilio successiva alla sentenza impugnata.

  • art.99 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere le facoltà del difensore; la Corte ha però ritenuto che le norme sull'elezione di domicilio regolano le modalità e non ledono il diritto di difesa.

  • art.161 c.p.p.

    Norma sull'obbligo dell'indagato di comunicare ogni mutamento di domicilio; citata nella prospettiva di confronto, ma la Corte ha escluso che renda inutile la disciplina dell'art.581 c.p.p.

  • art.24, art.27, art.111 Cost.

    Richiamate nella censura di incostituzionalità: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione poiché le disposizioni impugnate regolano soltanto le modalità di esercizio delle facoltà difensive e non ledono i principi costituzionali invocati.

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione: la mancata allegazione è causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • La dichiarazione/elezione di domicilio deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; elezioni effettuate in precedenti gradi non sostituiscono l'adempimento richiesto dall'art.581 c.p.p.
  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il mandato ad impugnare deve essere rilasciato e documentato successivamente alla sentenza; la mancanza di tali allegati comporta inammissibilità.
  • Le questioni di legittimità costituzionale contro gli obblighi formali introdotti (deposito domicilio/mandato) sono difficilmente fondate: le norme sono considerate regolative delle modalità di esercizio delle facoltà difensive e non limitative del diritto di difesa.
  • In caso di problemi tecnici (p.es. malfunzionamento nell'allegazione di un pdf) è fondamentale dimostrare tempestività e antecedenza rispetto al provvedimento impugnato, ma la prudenza processuale suggerisce di assicurare la contestualità del deposito per evitare il rischio di inammissibilità.
  • Per minimizzare rischi procedurali, il difensore dovrebbe sempre includere nell'atto di appello la dichiarazione/elezione di domicilio e verificare l'allegazione del mandato (se richiesto) con data certa e dopo la sentenza; in mancanza valutare rimedi immediati (istante al giudice, deposito integrativo tempestivo ove consentito).

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