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Sentenza

Sentenza n. 792/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a – del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l 13 maggio 2025: - dell’atto di recupero-OMISSIS-– Anno di imposta 2018, notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 29 aprile 2025 a mezzo posta elettronica certificata;

Giustizia amministrativa202500192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e successivo atto dell'Agenzia delle Entrate di recupero del credito d'imposta fondato sull'interdittiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli, con la quale era stata ritenuta la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi societari. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto dell'Agenzia delle Entrate di recupero del credito d'imposta relativo all'anno 2018, adottato a valle dell'interdittiva. In sede cautelare la società aveva dedotto, con esito favorevole ai fini del fumus boni iuris, l'omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale: la Prefettura avrebbe valorizzato nell'interdittiva elementi indiziari sopravvenuti rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023 senza consentire un'interlocuzione, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità.

La decisione

Nel corso del giudizio la Prefettura, in esecuzione di un'ordinanza propulsiva, ha riesaminato la posizione della società e ha adottato un nuovo provvedimento applicando le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Secondo il TAR, tale provvedimento, non impugnato, consente la continuità dell'attività lavorativa e aziendale e supera l'efficacia dell'interdittiva impugnata, facendo venir meno l'interesse della società alla sua caducazione. I motivi aggiunti sono divenuti improcedibili perché rivolti contro un atto meramente conseguenziale e interamente fondato sull'interdittiva presupposta. Il TAR ha inoltre considerato l'art. 94-bis, comma 4, escludendo automatismi sfavorevoli al termine della misura, poiché il prefetto deve accertare il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione per rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. Ricorso e motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili; spese compensate per l'esito in rito e la delicatezza della materia.

Norme richiamate

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

    L'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa consente la continuità dell'attività lavorativa e aziendale e supera l'efficacia dell'interdittiva impugnata; alla scadenza non opera un automatismo sfavorevole, poiché il rilascio dell'informazione liberatoria dipende dall'accertamento prefettizio del venir meno dell'agevolazione occasionale e dell'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione.

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Sono richiamati quali disposizioni relative ai presupposti e all'adozione dell'interdittiva antimafia, senza ulteriore interpretazione nella decisione definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro un'interdittiva antimafia, la prefettura adotta un successivo provvedimento non impugnato applicando misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, tale provvedimento può superare l'efficacia dell'interdittiva e determinare il venir meno dell'interesse alla sua caducazione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • L'impugnazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate interamente fondato su un'interdittiva antimafia diviene improcedibile quando, venuta meno l'efficacia dell'interdittiva presupposta per effetto di una successiva misura di prevenzione collaborativa, l'atto fiscale assume natura meramente conseguenziale.
  • La cessazione o il superamento della misura di prevenzione collaborativa non determina automaticamente il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: alla scadenza il prefetto deve accertare, sulla base delle analisi del gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione mafiosa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamentoEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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