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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato, in origine, l'estratto di ruolo e la sottostante cartella di pagamento relativa al bollo auto 2005, sostenendo che la notifica fosse inesistente o comunque nulla: la relata richiamata dalla controparte indicherebbe un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica sin dal 2005, e la consegna sarebbe avvenuta a una persona non legittimata a ricevere l'atto; inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe stata necessaria anche una raccomandata informativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973. La Corte ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, non essendo indicato il parametro dell'art. 360 c.p.c. e non essendo stati trascritti o localizzati gli atti e le relate necessari a verificare le modalità effettive della notificazione e la deduzione nei precedenti gradi. È stata inoltre ribadita la regola per cui, in caso di notifica della cartella a familiare convivente o comunque presso il domicilio del destinatario, opera una presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria specifica; le risultanze anagrafiche da sole non bastano a dimostrare che la notifica sia avvenuta in luogo diverso dal domicilio effettivo. È stato infine richiamato che, quando la notifica avvenga ex art. 60 d.P.R. 600/1973 da parte di messi notificatori, la raccomandata informativa prevista è semplice e non con avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specificità e autosufficienza: non era chiaro il vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., non erano state riprodotte integralmente le relate di notifica e gli atti del procedimento notificatorio, non risultava dimostrata la dedotta divergenza tra indirizzo di notifica e residenza effettiva, né la pretesa novità della questione rispetto ai gradi di merito. La sentenza impugnata, che aveva considerato regolarmente notificata la cartella e quindi definitiva per mancata impugnazione, è rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    consente la notificazione della cartella di pagamento anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte richiama il regime della notificazione diretta e la sua validità

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    la notificazione degli atti tributari eseguita dai messi notificatori e consegnata a soggetto abilitato deve essere seguita da raccomandata informativa semplice, non necessariamente con avviso di ricevimento

  • art. 360 c.p.c.

    la doglianza deve essere ricondotta a un preciso vizio di legittimità; la mancata indicazione del parametro rende il motivo non chiaramente inquadrabile e quindi inammissibile

  • art. 2700 c.c.

    l'ufficiale postale compie un accertamento assistito da fede privilegiata quanto alla persona che riceve il plico e al luogo della consegna, salvo querela di falso o specifica contestazione nei modi consentiti

  • d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    richiamati per affermare che per il perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma del consegnatario sul registro e sull'avviso di ricevimento

  • d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26

    richiamati insieme al decreto del 2001 per il regime operativo della notificazione postale e per la sufficienza della consegna al domicilio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    stabilisce i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notifica di una cartella di pagamento è necessario indicare con precisione il vizio denunciato, trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio e localizzare i documenti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte sulla sola base del ricorso.
  • La contestazione della notifica non può risolversi in una generica allegazione di residenza anagrafica diversa: la residenza anagrafica ha valore meramente dichiarativo e non basta, da sola, a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna al domicilio o a familiare convivente.
  • La notificazione diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida se eseguita secondo le forme previste, e il sistema notificatorio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con gli adempimenti dell'ufficiale postale previsti dalla disciplina speciale.
  • Quando la notifica degli atti tributari è eseguita dai messi ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la raccomandata informativa richiesta dalla norma è semplice e non deve necessariamente essere munita di avviso di ricevimento.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto atto non autonomamente impugnabile, si traduce sostanzialmente nella contestazione della mancata notificazione dell'atto presupposto; se la notifica della cartella è ritenuta valida, l'atto impositivo resta definitivo e non più contestabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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