Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, in origine, l'estratto di ruolo e la sottostante cartella di pagamento relativa al bollo auto 2005, sostenendo che la notifica fosse inesistente o comunque nulla: la relata richiamata dalla controparte indicherebbe un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica sin dal 2005, e la consegna sarebbe avvenuta a una persona non legittimata a ricevere l'atto; inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe stata necessaria anche una raccomandata informativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973. La Corte ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, non essendo indicato il parametro dell'art. 360 c.p.c. e non essendo stati trascritti o localizzati gli atti e le relate necessari a verificare le modalità effettive della notificazione e la deduzione nei precedenti gradi. È stata inoltre ribadita la regola per cui, in caso di notifica della cartella a familiare convivente o comunque presso il domicilio del destinatario, opera una presunzione di conoscenza, superabile solo con prova contraria specifica; le risultanze anagrafiche da sole non bastano a dimostrare che la notifica sia avvenuta in luogo diverso dal domicilio effettivo. È stato infine richiamato che, quando la notifica avvenga ex art. 60 d.P.R. 600/1973 da parte di messi notificatori, la raccomandata informativa prevista è semplice e non con avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specificità e autosufficienza: non era chiaro il vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., non erano state riprodotte integralmente le relate di notifica e gli atti del procedimento notificatorio, non risultava dimostrata la dedotta divergenza tra indirizzo di notifica e residenza effettiva, né la pretesa novità della questione rispetto ai gradi di merito. La sentenza impugnata, che aveva considerato regolarmente notificata la cartella e quindi definitiva per mancata impugnazione, è rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 602/1973
consente la notificazione della cartella di pagamento anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte richiama il regime della notificazione diretta e la sua validità
art. 60 d.P.R. 600/1973
la notificazione degli atti tributari eseguita dai messi notificatori e consegnata a soggetto abilitato deve essere seguita da raccomandata informativa semplice, non necessariamente con avviso di ricevimento
art. 360 c.p.c.
la doglianza deve essere ricondotta a un preciso vizio di legittimità; la mancata indicazione del parametro rende il motivo non chiaramente inquadrabile e quindi inammissibile
art. 2700 c.c.
l'ufficiale postale compie un accertamento assistito da fede privilegiata quanto alla persona che riceve il plico e al luogo della consegna, salvo querela di falso o specifica contestazione nei modi consentiti
d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
richiamati per affermare che per il perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma del consegnatario sul registro e sull'avviso di ricevimento
d.m. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26
richiamati insieme al decreto del 2001 per il regime operativo della notificazione postale e per la sufficienza della consegna al domicilio
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
stabilisce i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notifica di una cartella di pagamento è necessario indicare con precisione il vizio denunciato, trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio e localizzare i documenti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte sulla sola base del ricorso.
- La contestazione della notifica non può risolversi in una generica allegazione di residenza anagrafica diversa: la residenza anagrafica ha valore meramente dichiarativo e non basta, da sola, a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna al domicilio o a familiare convivente.
- La notificazione diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida se eseguita secondo le forme previste, e il sistema notificatorio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con gli adempimenti dell'ufficiale postale previsti dalla disciplina speciale.
- Quando la notifica degli atti tributari è eseguita dai messi ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, la raccomandata informativa richiesta dalla norma è semplice e non deve necessariamente essere munita di avviso di ricevimento.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto atto non autonomamente impugnabile, si traduce sostanzialmente nella contestazione della mancata notificazione dell'atto presupposto; se la notifica della cartella è ritenuta valida, l'atto impositivo resta definitivo e non più contestabile nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →