Ordinanza n. 39/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento a) del Decreto Rettorile n. -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria finale degli ammessi alla procedura di selezione per l’iscrizione ad anno successivo al primo presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l'a. a. 2023/2024, segnatamente nella parte in cui ha escluso il dott. -OMISSIS- dall''elenco dei beneficiari del nullaosta necessario per l''iscrizione; b) dell'allegato 1 al citato Decreto Rettorile n. -OMISSIS-, con il quale veniva pubblicata “la graduatoria di merito” 2018/2019, nella parte in cui ha escluso il dott. -OMISSIS- dall’elenco dei candidati beneficiari del nulla osta; c) del Decreto Rettorile n.-OMISSIS-, con il quale è stato approvato l'elenco delle domande escluse dalla procedura de qua, segnatamente nella parte in cui ha escluso il dott. -OMISSIS-; d) dell'allegato 1 al citato Decreto Rettorile n.-OMISSIS-, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle domande escluse (ex art. 6 del bando) nella parte in cui ha escluso il dott. -OMISSIS- sulla base della motivazione che “non sono allegati i programmi degli esami sostenuti”; e) del Decreto Rettorile n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l''elenco di ulteriori candidati esclusi dalla procedura selettiva, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del dott. -OMISSIS-; f) del Decreto Rettorile n. -OMISSIS- con il quale è stata nominata una Commissione di valutazione mediante colloquio al fine di valutare “le competenze e le conoscenze finora acquisite durante il percorso formativo dagli studenti-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”, i quali avevano presentato domanda di partecipazione alla procedura appartenendo a coorti non ricomprese nel bando, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del dott. -OMISSIS-; g) del Regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) attualmente vigente presso l''Università degli Studi del Molise, nella parte in cui, all'art. 17 comma 7, stabilisce le regole per l’iscrizione ad anno di corso successivo al primo da parte degli studenti che abbiano già conseguito la laurea, o comunque svolto parte del percorso formativo, presso altri corsi di laurea o di laurea magistrale di classe differente dalla LM-41, e in particolare nella parte in cui non consentiva al ricorrente di essere ammesso all''ottenimento del nulla-osta necessario per l''iscrizione a Medicina e Chirurgia; h) del bando per soli titoli n. 43065 del 17.10.2023, con il quale l'Università degli Studi del Molise ha dato avvio alla procedura di selezione “per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Chirurgia”, nella parte lesiva degli interessi del dott. -OMISSIS- per non consentirgli l’utile collocamento nella graduatoria degli ammessi; i) per quanto occorrer possa, di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice nel corso della procedura selettiva di cui si tratta, culminata con l’esclusione del dott. -OMISSIS-; l) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché sconosciuto; m) il D.M. del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 1082 del 07.08.2023, solo nella parte eventualmente lesiva degli interessi dell''odierno ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto o interesse legittimo del dott. -OMISSIS- ad essere collocato nella graduatoria finale degli ammessi all''ottenimento del nulla osta per l''iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; e la conseguente condanna dell'Università degli Studi del Molise all'iscrizione del ricorrente, anche eventualmente in sovrannumero o fuoricorso ove occorresse, ad anno successivo al primo presso il corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso la predetta Università, e alla conseguente riconversione creditizia della pregressa carriera;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura selettiva e mancato inserimento nella graduatoria degli ammessi all'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, il regolamento del corso di laurea, i decreti rettorali di approvazione degli elenchi degli esclusi e della graduatoria finale, gli atti della commissione e il decreto ministeriale presupposto, contestando la propria esclusione dalla procedura per il mancato allegamento dei programmi degli esami sostenuti e chiedendo l'accertamento del diritto o dell'interesse legittimo all'inserimento nella graduatoria, nonché l'iscrizione anche in sovrannumero o fuori corso e la riconversione dei crediti della precedente carriera. Il testo dell'ordinanza non riporta l'articolazione specifica dei motivi di illegittimità dedotti, né contiene una valutazione di merito sulle censure.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né le ulteriori domande del ricorrente. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione nel merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di interesse ancora attuale, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è stato disposto per consentire una migliore individuazione dei giudizi da fissare e per favorire la ragionevole durata del processo, tenuto conto delle esigenze di smaltimento dell'arretrato e dell'organizzazione dell'ufficio. Spese non esaminate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'ufficio giudiziario e all'inserimento nei ruoli di udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di collaborazione delle parti e del giudice nell'individuazione dell'effettiva permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare il ricorso per la trattazione.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare eventuali esigenze di coordinamento.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo può giustificare incombenti interlocutori finalizzati a selezionare, ai fini della fissazione, i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
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