Cassazione Penale, Ordinanza n. 29269/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di circa 140 kg di pistacchi prelevati da due terreni riferibili a un familiare. Il primo ricorrente ha dedotto: mancata acquisizione di una sentenza civile sulla lesione di legittima, che a suo dire avrebbe inciso sul requisito dell'altruità della cosa; erronea applicazione dell'art. 624 c.p. perché, quale possessore del terreno e contestatore della successione, avrebbe potuto rispondere al più di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; vizi di motivazione su varie censure difensive; omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio dei reati satellite. La seconda ricorrente ha lamentato l'erronea affermazione della responsabilità nonostante la sua asserita buona fede e la controversia civile pendente o definita parzialmente a favore dei ricorrenti, oltre alla mancanza di prova sulla quantità, qualità e modalità della sottrazione, prospettando al più la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che la motivazione di merito, letta in modo integrato tra Tribunale e Corte di appello, era adeguata nel ritenere la cosa sottratta "altrui": una parte del fondo era stata acquisita per successione al padre e l'eredità si acquista con l'accettazione, senza che le azioni ereditarie sospendano tale effetto; l'altro fondo era stato acquistato da un terzo per atto tra vivi, con proprietà non dubbia. L'esito della causa civile sulla lesione di legittima e la residenza degli imputati presso l'abitazione annessa al fondo non incidevano sulla proprietà dei frutti sottratti. Le doglianze sulla buona fede, sull'accertamento dei fatti, sulla pena e sulla particolare tenuità del fatto erano considerate censure di merito non scrutinabili in cassazione, essendo la motivazione comunque sufficiente. Il motivo relativo alla pena per i reati satellite è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, e comunque la graduazione della pena nel reato continuato può essere motivata sinteticamente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato per escludere che la condotta potesse essere ricondotta a diversa figura di reato; la Corte conferma la configurabilità del furto in presenza dell'altruità della res sottratta.
art. 459 c.c.
richiamato per affermare che l'eredità si acquista con l'accettazione e che non esiste un effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione di azioni ereditarie.
art. 131-bis c.p.
invocato dalla difesa quale possibile causa di non punibilità, ma ritenuto non scrutinabile in cassazione perché la censura tendeva a una rivalutazione di merito; la motivazione di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 133 c.p.
richiamato in relazione alla discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche per gli aumenti legati ai reati satellite nel reato continuato.
Massime di principio
- Ai fini del furto, il requisito dell'altruità della cosa sussiste quando il bene sottratto appartenga giuridicamente a un soggetto diverso dall'agente; la pendenza di contestazioni successorie o di azioni civili sulla quota ereditaria non elimina automaticamente tale requisito.
- La proposizione di azioni ereditarie o la pendenza di una controversia sulla legittima non sospende, di per sé, l'acquisto dell'eredità né fa venir meno la titolarità dei beni già acquisiti da altro soggetto.
- La circostanza che l'imputato o la sua famiglia abitino presso il fondo non incide, da sola, sulla proprietà dei frutti o dei beni ivi esistenti, né esclude il furto se la sottrazione avviene su cosa altrui.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o della buona fede dell'imputato, quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto non è configurabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia già fornito una motivazione sufficiente sul punto.
- Nel reato continuato, la determinazione degli aumenti per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se gli aumenti sono contenuti, la motivazione può essere espressa sinteticamente mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; una doglianza nuova sul punto è inammissibile.
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