Ordinanza n. 3840/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1) Delibera n. 1126/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, inerente l’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di direttore sanitario; 2) Delibera n. 994 del 1.6.2023 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, integrativa dell’avviso di selezione; 3) Verbale della commissione sorteggi n. 34 del 19.7.2023 di Sorteggio dei Componenti della Commissione esaminatrice; 4) Delibera n.1809 del 23.10.2023 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto istanze di partecipazione, ammissione ed esclusione candidati e nomina Commissione Esaminatrice; 5) Delibera n. 248 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.12; 6) Delibera N.249 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.13; 7) Delibera N.250 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.14; 8) Delibera N.251 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.15; 9) Delibera N.252 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.16; 10) Delibera N.253 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.17/19; 11) Delibera N.254 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.18; 12) Delibera N.255 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.20; 13) Delibera N.256 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.21; 14) Delibera N.257 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.22; 15) Delibera N.258 del 14.2.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Presa atto lavori commissione e nomina vincitore UOC Distretto sanitario N.23; 16) Le graduatorie relative ai singoli Distretti allegate alle citate delibere; 17) i verbali della commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 15; 18) la Designazione componente della commissione del “Referente sanitario” prot.- 245220/GRU del 19.10.2023 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta; nonché per l’annullamento, previa sospensione: della procedura di selezione indetta per l’affidamento di incarico di Direttore di Distretto Sanitario con Delibera del Direttore Generale n. 1126/2022 (integrata con deliberazione D.G. n. 994 del 1.6.2023); in subordine, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere una diversa e maggiore valutazione della propria esperienza e dei propri titoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore dei distretti sanitari dal n. 12 al n. 23, comprese l'ammissione ed esclusione dei candidati, la nomina della commissione, le graduatorie e le nomine dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente adito il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della procedura selettiva indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per il conferimento degli incarichi di direttore dei distretti sanitari. Il Tribunale ordinario, con sentenza n. 139/2026, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria indicando come munito di giurisdizione il giudice amministrativo. La causa è stata quindi riassunta dinanzi al TAR, con richiesta di rimessione in termini in ragione dell'oscillazione degli orientamenti sulla giurisdizione. L'ASL ha eccepito l'irricevibilità della riassunzione, assumendo che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine decadenziale, anche in considerazione del precedente ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile insussistenza della propria giurisdizione alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 3868/2026, ha esaminato la questione nel merito. La controversia riguarda la legittimità degli atti adottati nell'ambito della procedura disciplinata dagli artt. 3-sexies e 15, commi 7-bis e 7-ter, del d.lgs. n. 502/1992. Il ricorrente contestava gli atti della selezione e, in subordine, chiedeva l'accertamento del diritto a una maggiore valutazione della propria esperienza e dei propri titoli.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivamente riproposta la domanda dinanzi al giudice amministrativo, ma ha affermato che la controversia dovrebbe appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha osservato che, sebbene la novella del 2022 all'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 abbia reso vincolante la nomina del candidato con il miglior punteggio, inducendo parte della giurisprudenza amministrativa a qualificare la procedura come concorsuale, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3868/2026, hanno stabilito che il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non avviene tramite pubblico concorso. Secondo tale orientamento, l'incarico attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica, rinnovabile e revocabile, non comporta immissione in servizio né progressione verticale e costituisce espressione di poteri privatistici del datore di lavoro. Il TAR ha ritenuto tale pronuncia vincolante ai sensi dell'art. 59, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 69/2009 e ha rilevato che gli atti impugnati erano stati adottati dall'ASL nell'esercizio delle prerogative proprie del datore di lavoro. Poiché il giudice ordinario aveva già declinato la giurisdizione e non risultava una pronuncia delle Sezioni Unite sulla specifica controversia, il TAR ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, disponendo la trasmissione degli atti. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva, se di competenza del giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
Il TAR ha ritenuto rispettato il limite della prima udienza, identificata nella prima udienza calendarizzata per la trattazione del merito, e ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione.
art. 59 l. 69/2009
La pronuncia sulla giurisdizione delle Sezioni Unite è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo; il TAR ha richiamato inoltre il comma 3 quale base per la rimessione del conflitto alla Corte di cassazione.
art. 362, comma 2, c.p.c.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari.
La disposizione consente la denuncia dei conflitti negativi di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.
art. 3-sexies d.lgs. 502/1992
Individua i soggetti ammessi alla selezione per l'incarico di direttore di distretto sanitario, ossia dirigenti dell'azienda con specifica esperienza e formazione nei servizi territoriali oppure medici convenzionati da almeno dieci anni.
art. 15, commi 7-bis e 7-ter, d.lgs. 502/1992
la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
La novella del 2022 ha reso vincolante la nomina del candidato con il miglior punteggio, ma, secondo il principio richiamato delle Sezioni Unite, ciò non trasforma il conferimento dell'incarico in un pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 63, commi 4 e 5, d.lgs. 165/2001
Il TAR ha richiamato la disciplina del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego; secondo le Sezioni Unite, non trova applicazione il comma 4, relativo alle procedure concorsuali per l'assunzione, poiché il conferimento dell'incarico non integra un pubblico concorso né una progressione verticale.
art. 5 c.p.c.
Richiamato, secondo quanto riportato nell'ordinanza, dalla sentenza delle Sezioni Unite quale disposizione generale in materia di giurisdizione.
art. 363-bis c.p.c.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 3868/2026 ha enunciato il principio di diritto sulla giurisdizione in relazione alla disciplina dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.
Massime di principio
- Il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche secondo la disciplina dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 modificata nel 2022, non avviene tramite pubblico concorso; pertanto, alle relative controversie non si applica l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
- L'attribuzione dell'incarico di direzione sanitaria costituisce conferimento temporaneo di una funzione dirigenziale, soggetto a verifica, rinnovabile e revocabile, e non determina né immissione in servizio né progressione verticale verso una posizione funzionale qualitativamente diversa.
- Le controversie relative agli atti di selezione e conferimento dell'incarico di direzione sanitaria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando gli atti siano espressione delle prerogative privatistiche dell'azienda sanitaria quale datore di lavoro.
- Nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo, il conflitto negativo di giurisdizione può essere sollevato d'ufficio alla prima udienza di merito; tale termine è rispettato quando la questione viene affrontata nella prima udienza pubblica fissata per la trattazione del merito.
- Quando il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione e il giudice amministrativo ritiene a sua volta di esserne privo, in assenza di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sulla controversia, il giudice amministrativo deve sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
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