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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. sostenendo che non risultava una concreta partecipazione al sodalizio: la presunta affiliazione era basata sull'attribuzione della 'dote' della 'Santa' desunta da conversazioni tra terzi senza certezza sull'identificazione; la mera affiliazione rituale non sarebbe sufficiente; il Valente non avrebbe partecipato a riunioni contestate (es. 15-10-2017); l'intermediazione con il direttore di banca Marsili era attività lecita e le trattative per l'acquisto dell'immobile di via Serafico erano infruttuose e quindi irrilevanti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, valutando che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: dalle intercettazioni emergeva che il soggetto 'Lino', individuato nel Valente, risultava formalmente affiliato alla 'locale' di 'ndrangheta romana; vi era consolidato rapporto di frequentazione e confidenza con uno dei vertici, Alvaro Vincenzo; erano emersi elementi relativi all'interessamento del ricorrente per acquisizioni di attività commerciali tramite fidi bancari e la sua attività di collegamento tra esponenti degli istituti di credito e il gruppo, elemento significativo rispetto alla strategia di investimento della 'locale'. Le alternative prospettate dal ricorrente sono state considerate mere ipotesi non supportate da riscontri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il procedimento è stato rinviato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod.pen.

    La norma è stata applicata come fattispecie di associazione mafiosa contestata al ricorrente; la valutazione si è concentrata sulla partecipazione al sodalizio e sugli elementi indiziari indicativi di ruolo e interessi economici del gruppo.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

    Richiamata come parametro di censura nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione, illogicità, omissione). La Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati e che la motivazione del giudice di merito fosse congrua rispetto ai canoni logici e giuridici.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per il riassunto del motivo in cassazione (riassunto del motivo unico ai sensi dell'art. 173 disp. att.).

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11 (Audino) - giurisprudenza

    Principio richiamato circa il controllo della Corte di Cassazione sulle misure cautelari: la valutazione in sede di legittimità è limitata a verificare la congruità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito in ordine alla gravità indiziaria, senza procedere a una rinnovata valutazione del merito probatorio.

Massime di principio

  • La mera affiliazione rituale o la partecipazione a cerimoniali può non essere sufficiente a escludere la rilevanza penale se è corroborata da altri elementi di condotta e rapporti significativi con i vertici del sodalizio.
  • In tema di misure cautelari per associazione mafiosa conta il quadro complessivo degli indizi: intercettazioni, rapporti di frequentazione con elementi apicali e interessi economici del gruppo (investimenti, accesso a finanziamenti) possono giustificare la gravità indiziaria.
  • Il giudizio di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: si verifica principalmente se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decisione e se la valutazione degli indizi è coerente con la logica e i principi del diritto, senza rinnovare la valutazione probatoria.
  • Per contrastare con successo una custodia cautelare in casi analoghi il difensore deve offrire elementi concreti che neutralizzino i riscontri probatori o dimostrino spiegazioni alternative fondate e documentate, non solo mere ipotesi alternative.
  • Condotte apparentemente 'neutre' (es. contatti con direttori di banca, trattative immobiliari) possono assumere rilievo penale se contestualizzate come funzionali agli interessi economici e alle strategie del sodalizio.
  • La mancata perfezione di un affare (es. acquisto non concluso) non esclude automaticamente la rilevanza indiziaria se risultano evidenze di tentativi o di iniziative collegate all'attività del gruppo.

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