Cassazione Penale, Sentenza n. 30443/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere eseguita tramite procedura MAE attiva dalla Spagna per il trasporto di circa 270 kg di hashish. I motivi principali erano: 1) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla necessità della custodia in carcere rispetto al pericolo di recidiva; 2) eccessiva valutazione del pericolo di fuga e rifiuto di sostituire la detenzione con gli arresti domiciliari in Spagna (in base al d.lgs. 36/2016), nonché mancata considerazione dell'uso di dispositivi elettronici; 3) censura per aver ritenuto inutilizzabile la documentazione attestante il domicilio in Spagna per mancanza di traduzione e per l'asserita inesistenza di formalità di autenticazione/registrazione del contratto di locazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Roma sufficiente e logicamente congrua: è stato spiegato che la custodia in carcere era proporzionata e necessaria alla luce della qualità professionale dell'imputato (autotrasportatore fiduciario) e della sua piena disponibilità a mettere a disposizione mezzi per il traffico internazionale di stupefacenti, elementi che giustificano il rischio di continuazione dell'attività delittuosa e la recidiva. Quanto alla possibilità degli arresti domiciliari in Spagna, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la documentazione propedeutica era priva di forme certe di autenticazione/registrazione e inutilizzabile anche per la mancata traduzione, rendendo impraticabile la misura alternativa. La Cassazione ha inoltre ricordato che non spetta a essa riesaminare in sede di legittimità la rivalutazione dei fatti fatta dal giudice di merito, salvo motivazioni manifestamente illogiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110, art. 73 comma 4, art. 80 comma 2
Norme richiamate per la qualificazione del reato (concorso e specifiche fattispecie collegate al traffico di stupefacenti) usate come quadro fattuale per valutare la gravita' dell'illecito e l'idoneita' della misura cautelare
d.lgs. 309/1990
Testo legislativo principale in materia di sostanze stupefacenti invocato per la configurazione dei reati contestati
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36
Regola la possibilita' di esecuzione di misure alternative (compresi gli arresti domiciliari) in uno Stato estero nell'ambito della cooperazione giudiziaria; la Corte ha ritenuto applicabile in linea di principio ma ha confermato che la sua applicazione richiede documentazione certa sul domicilio estero e verifiche praticabili
Decisione-Quadro 2009/829/GAI
Fonte europea cui il d.lgs. 36/2016 aderisce riguardo alle misure alternative eseguibili in altro Stato membro; la Corte ha richiamato il raccordo ma ha sottolineato i limiti pratici nell'attuazione
Giurisprudenza di legittimità citata
es. Sez. 6, sent. n. 49153/2015; Sez. 1, n. 1496/1998; Sez. 4, n. 18795/2017; Sez. 5, n. 51260/2014
Principi richiamati: il controllo di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è limitato (esamina solo la presenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità); non compete alla Cassazione rivalutare i fatti o proporre una diversa lettura delle risultanze, e non è richiesta un'analitica dimostrazione dell'inidoneità delle misure più lievi quando il giudice indica elementi specifici che giustificano la custodia in carcere
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione dei fatti: in sede di legittimità si censurano solo motivazioni manifestamente illogiche, non diverse valutazioni delle risultanze
- Gli arresti domiciliari in altro Stato UE sono in linea di principio ammissibili secondo il d.lgs. 36/2016 (art. 4) ma la loro esecuzione dipende dalla concreta provabilità del domicilio estero: documentazione autentica, registrazioni e traduzioni sono essenziali
- Per disporre la custodia cautelare è sufficiente che il giudice di merito indichi elementi specifici, tratti dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato, che rendano ragionevole ritenere la carcerazione più adeguata rispetto ad altre misure
- La disponibilità di mezzi (es. veicoli) e il ruolo fiduciario nell'organizzazione criminale costituiscono indici rilevanti di pericolo di continuazione dell'attività delittuosa e giustificano misure più afflittive
- L'adozione di strumenti alternativi quali il braccialetto elettronico è valutabile, ma non obbligatoria: deve essere ritenuta idonea dal giudice di merito in base alla concreta efficacia rispetto alle esigenze cautelari
- Chi intende ottenere misure alternative eseguibili all'estero deve curare preventivamente la documentazione (autenticazione, registrazione, traduzione) per renderla utilizzabile dal giudice italiano
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