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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - dell'Autorizzazione Dirigenziale prot. n. 83848/2023 repertorio generale n. 4303 del 30 maggio 2023 avente ad oggetto “Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane decadenti dall'agglomerato AG01522001 - Trezzano sul Naviglio a Cap Holding SpA e Amiacque s.r.l.: terminali del depuratore e sfioratori di rete. - CIP: SC11313E”, relativamente - ai valori limite attribuiti ai parametri Azoto totale, Azoto ammoniacale e Fosforo totale (doc. 1); - al punto 1.a dell'Allegato 1 “Prescrizioni” alla Autorizzazione Dirigenziale prot. n. 83848/2023 repertorio generale n. 4303 del 30 maggio 2023 e, ove occorrer possa, all'Allegato 5 “Risultanze dell'istruttoria” (docc. 2 e 3); - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202301716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione dirigenziale di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, limitatamente ai valori limite per azoto totale, azoto ammoniacale e fosforo totale e alle relative prescrizioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione dirigenziale con cui è stato rinnovato lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato indicato nel provvedimento, contestando i valori limite attribuiti ai parametri dell'azoto totale, dell'azoto ammoniacale e del fosforo totale, nonché una specifica prescrizione dell'allegato tecnico e, ove occorrente, le risultanze istruttorie. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità articolati nel ricorso, poiché il giudice si limita a disporre incombenti istruttori per verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e per acquisire aggiornati chiarimenti amministrativi e documentazione.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. Le società ricorrenti devono dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione; in caso positivo devono aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Città Metropolitana di Milano deve fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del PAT. Il giudice avverte espressamente che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione sulle spese non è resa.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e dell'eventuale mancata collaborazione nell'accertamento dei fatti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, inclusa l'inerzia a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, elementi per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definibile con congruenza sulla base degli atti disponibili, il giudice può disporre l'acquisizione di aggiornati chiarimenti documentati dall'amministrazione, nonché degli atti impugnati e della documentazione di corredo, assegnando un termine perentorio processuale per il deposito nelle forme del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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