Sentenza n. 23/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza n. 197/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico spettante al docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale Ordinario di Potenza, notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata al pagamento delle somme dovute per il beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva adempiuto al comando giudiziale, salvo il pagamento delle sole spese di lite del giudizio civile, estranee all'oggetto dell'azione di ottemperanza. Il ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la previsione di penalità di mora. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inerzia del Ministero costituisce violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alla decisione irrevocabile del giudice ordinario. Ha precisato che l'onere di provare l'integrale adempimento grava sul debitore e che, nel caso concreto, tale prova non era stata fornita: dagli atti risultava soltanto il pagamento delle spese processuali del giudizio civile, non delle somme oggetto della condanna. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando al ricorrente le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso di euro 300,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il TAR ha chiarito che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato il rispetto dei termini e ha adottato le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni è stato ritenuto presupposto maturato per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, legge n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza civile.
art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
È stato utilizzato come parametro per determinare in euro 300,00 il compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario contenente una condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- L'inerzia dell'Amministrazione rispetto a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario integra violazione dell'obbligo di conformazione al giudicato e legittima il giudice amministrativo dell'ottemperanza a fissare un termine per l'adempimento e a nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza l'onere di provare l'integrale adempimento del comando giudiziale grava sull'Amministrazione debitrice; il pagamento di somme diverse, quali le spese di lite del giudizio presupposto, non dimostra l'esecuzione della condanna principale.
- Il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti, e può porre a carico dell'Amministrazione il compenso spettante al commissario ad acta.
- Nelle spese del giudizio di ottemperanza rientrano omnicomprensivamente anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio.
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