Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/09/2017 n. 3529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Operazioni inesistenti - Fatture - Emissione - Reddito conseguente - Presunzione - Prova - Patteggiamento - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di desumere, dalla sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relativa all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche l'avvenuta percezione di compensi o redditi non contabilizzati. La sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova rilevante nel giudizio tributario quanto ai fatti-reato accertati, ma non consente automaticamente di presumere ulteriori fatti, diversi e non direttamente accertati, come l'incasso di somme quale remunerazione dell'emissione delle fatture. Tale ulteriore conclusione deve essere sostenuta da presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

Il giudice ha ritenuto insufficiente la prova offerta dall'Amministrazione finanziaria. Pur riconoscendo valore probatorio alla sentenza di patteggiamento per il fatto dell'emissione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ha escluso che da tale fatto potesse derivare automaticamente la presunzione della percezione di redditi non dichiarati. L'accertamento fondato su tale inferenza è quindi risultato illegittimo o comunque non adeguatamente provato.

Norme richiamate

  • Art. 444 c.p.p.

    Applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento può costituire un elemento di prova indiscutibile o comunque particolarmente rilevante nel giudizio tributario per i fatti storici che accerta, ma non prova automaticamente fatti ulteriori e distinti non esaminati nel procedimento penale.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti. Il passaggio dall'emissione di fatture soggettivamente inesistenti alla percezione di redditi non contabilizzati richiede elementi ulteriori idonei a dimostrare tale collegamento.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata nel processo tributario come prova significativa dei fatti-reato accertati, ma non determina automaticamente la fondatezza di ogni conseguenza fiscale che l'Amministrazione intenda ricavarne.
  • Da un fatto noto, quale l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non può essere desunto senza ulteriori elementi il fatto ignoto della percezione di compensi o redditi non dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare con presunzioni gravi, precise e concordanti sia l'esistenza del reddito imponibile sia il suo effettivo collegamento con l'attività contestata.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento distinguendo il fatto penalmente accertato dalle ulteriori conseguenze economiche che l'ufficio pretende di ricavarne.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.