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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 12260/2010, deducendo numerosi errori di fatto nella trattazione dei motivi del precedente ricorso. In particolare, ha sostenuto che la Corte avesse omesso di esaminare documenti prodotti in appello, avesse frainteso alcune censure, non avesse considerato il giudicato formatosi in materia di IVA, avesse erroneamente valutato la questione del domicilio fiscale in Italia, l'utilizzo di dichiarazioni di terzi e l'imputazione dei redditi derivanti da sponsorizzazioni. La revocazione è stata ritenuta ammissibile soltanto per alcune sviste effettive: l'omessa considerazione delle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione circa i documenti e gli elementi probatori prodotti e il contrasto tra motivazione e dispositivo relativamente ad alcune subcensure dell'ottavo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione limitatamente ai motivi quinto e sesto, revocando parzialmente la precedente sentenza n. 12260/2010. Nella fase rescissoria, tuttavia, ha riesaminato le censure e le ha respinte: ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse comunque esaminato la documentazione prodotta, sebbene in modo sintetico, e che la rivalutazione complessiva delle prove richiesta dal contribuente non fosse ammissibile in cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi di revocazione, confermando sostanzialmente il rigetto del ricorso per cassazione contro l'accertamento IRPEF relativo al 1995. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    La revocazione contro una sentenza della Cassazione è ammessa per errori di fatto revocatori, cioè sviste o errori percettivi su fatti processuali decisivi, non per contestare interpretazioni giuridiche o valutazioni delle prove.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, essere decisivo e riguardare un fatto non controverso; non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso

    Chi ricorre in cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e riportarne il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte il controllo immediato delle censure.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 36 e 58

    Poteri istruttori, contenuto della sentenza e produzione di documenti in appello

    Nel processo tributario il giudice può valutare gli elementi acquisiti e i documenti ritualmente prodotti, ma non è necessariamente tenuto a esaminarli singolarmente se offre una motivazione complessiva, non arbitraria e logicamente coerente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Divieto della prova testimoniale nel processo tributario

    Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria non costituiscono prova testimoniale in senso tecnico, ma possono avere valore indiziario e concorrere alla formazione di presunzioni se conosciute dal contribuente e dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2, TUIR

    Residenza fiscale delle persone fisiche

    La residenza fiscale può derivare, tra l'altro, dalla presenza di una relazione di domicilio in Italia, intesa come sede principale degli affari e degli interessi, anche personali, indipendentemente dal solo computo dei giorni di permanenza fisica.

  • Artt. 43 c.c., 2727 e 2729 c.c.

    Il domicilio è collegato al centro principale degli affari e degli interessi della persona. Tale circostanza può essere dimostrata mediante presunzioni semplici, anche concatenate, purché ogni passaggio inferenziale sia fondato su elementi idonei e coerenti.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato può operare solo nei confronti delle parti e dei rapporti cui si riferisce; una decisione relativa a un'altra imposta o pronunciata in un giudizio contro un soggetto privo di legittimazione non è automaticamente opponibile nel diverso giudizio tributario.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione delle norme: occorre dimostrare una svista percettiva oggettiva, immediata e decisiva.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo può giustificare la revocazione quando sia insanabile e non risolvibile tramite semplice correzione materiale; dopo la revocazione, però, la censura viene comunque riesaminata nel merito.
  • In cassazione il principio di autosufficienza è essenziale: gli atti e i documenti rilevanti devono essere indicati con precisione e, quando necessario, trascritti o riassunti in modo chiaro e completo.
  • Il giudice di merito non deve discutere analiticamente ogni singolo documento, purché valuti il quadro probatorio nel suo insieme e spieghi in modo non arbitrario le ragioni della decisione.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari, anche se contenute in verbali relativi a terzi, purché il loro contenuto sia portato a conoscenza del contribuente e sia garantita la possibilità di contestarlo.
  • La residenza fiscale può essere fondata sul domicilio in Italia, inteso come centro principale degli interessi personali ed economici, senza che sia sempre necessario dimostrare la presenza fisica per almeno 183 giorni.
  • Non esiste un divieto generale di presunzioni a catena: un fatto accertato mediante presunzioni può costituire il fatto noto per un'ulteriore inferenza, purché anche quest'ultima sia adeguatamente motivata.
  • L'invocazione di un giudicato formatosi su altra imposta o in un giudizio instaurato contro un soggetto non legittimato non è sufficiente, da sola, a vincolare il giudice nel diverso procedimento tributario.

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