Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva dichiarati responsabili, in concorso, del reato di ricettazione di 114 confezioni di profumi contraffatti. Hanno dedotto: vizio di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. contestando l'accertamento della contraffazione (richiamando l'art. 474 cod. pen. e le risultanze peritali che evidenziavano anomalie); richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale ai sensi dell'art. 648 (oggi quarto comma) respinta per i precedenti; applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) esclusa poiché valore e qualità dei beni non erano esigui; errore nella valutazione della recidiva (artt. 69 e 99 cod. pen.) e nella possibilità di far prevalere le attenuanti generiche; istanza tardiva di rimessione in termini per chiedere il rito abbreviato e beneficiare della riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., comma 2-bis, introdotto dal decreto 150/2022.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che le difformità riscontrate dagli esperti non costituissero un falso grossolano e che le confezioni risultassero comunque sufficientemente somiglianti agli originali da poter trarre in inganno il consumatore medio. È stata confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base del comportamento degli imputati al controllo e dell'assenza di documentazione giustificativa. La particolare tenuità e l'attenuante speciale sono state escluse per la quantità e la qualità dei beni e per i precedenti specifici degli imputati. La Corte ha osservato che, sebbene la recidiva contestata fosse specifica infraquinquennale (non la reiterata), non è emerso alcun elemento positivo che giustificasse il prevalere delle attenuanti; pertanto il bilanciamento operato dai giudici di merito è risultato congruo. La richiesta di rimessione per usufruire della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, è stata dichiarata infondata perché gli imputati non avevano scelto il giudizio abbreviato e avevano impugnato le sentenze di merito. Sono state confermate le condanne e disposte le spese processuali a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina la ricettazione; la Corte ha interpretato che, oltre al valore economico del bene, rilevano la quantità, la qualità e i precedenti specifici per escludere attenuanti o cause di non punibilità.
art. 474 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in ordine all'accertamento della contraffazione; la Corte ha ritenuto che le anomalie tecniche non escludessero la capacità ingannevole delle confezioni e che non si trattasse di falso grossolano.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che non si applica quando il valore, la qualità e il contesto indicano una rilevante offensività e professionalità dell'illecito.
art. 69 cod. pen.
Regola il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto congruo il giudizio di merito che ha ritenuto le attenuanti equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale, in assenza di elementi positivi per un bilanciamento più favorevole.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la sentenza chiarisce che la recidiva specifica infraquinquennale non è automaticamente ostativa alle attenuanti, ma può essere valutata in sede di bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
Prevede una ulteriore riduzione della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado emessa nel giudizio abbreviato; la Corte ha escluso l'applicabilità perché gli imputati non avevano optato per il rito abbreviato e avevano proposto impugnazione.
Massime di principio
- L'accertamento della contraffazione non richiede che il bene sia un falso 'impossibile' da riconoscere: rileva la capacità della confezione di trarre in inganno il consumatore medio; anomalie tecniche non escludono necessariamente l'ingannevolezza.
- La nozione di 'falso grossolano' è ristretta: si applica solo quando l'alterazione sia così macroscopica da rendere impossibile l'inganno; in caso contrario il reato di ricettazione può sussistere.
- Per escludere l'attenuante speciale o la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta complessivamente quantità, qualità dei beni e elementi soggettivi e predisposizione professionale dell'agente; un valore non esiguo o la professionalità nel reato escludono la tenuità.
- La recidiva specifica infraquinquennale non impedisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma essa influenza negativamente il bilanciamento e, in mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato, può portare a ritenere le attenuanti equivalenti o non prevalenti.
- La condotta processuale e la mancanza di documentazione sulla provenienza della merce possono essere elementi decisivi per desumere l'elemento soggettivo del reato di ricettazione (consapevolezza della provenienza illecita).
- La possibilità di ottenere benefici procedurali collegati al rito abbreviato (come la riduzione addizionale dell'art. 442, comma 2-bis) è subordinata alla scelta e alla definitiva irrevocabilità della sentenza di primo grado; non è ammessa una richiesta ex post quando si è impugnata la decisione.
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