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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva dichiarati responsabili, in concorso, del reato di ricettazione di 114 confezioni di profumi contraffatti. Hanno dedotto: vizio di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. contestando l'accertamento della contraffazione (richiamando l'art. 474 cod. pen. e le risultanze peritali che evidenziavano anomalie); richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale ai sensi dell'art. 648 (oggi quarto comma) respinta per i precedenti; applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) esclusa poiché valore e qualità dei beni non erano esigui; errore nella valutazione della recidiva (artt. 69 e 99 cod. pen.) e nella possibilità di far prevalere le attenuanti generiche; istanza tardiva di rimessione in termini per chiedere il rito abbreviato e beneficiare della riduzione prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., comma 2-bis, introdotto dal decreto 150/2022.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che le difformità riscontrate dagli esperti non costituissero un falso grossolano e che le confezioni risultassero comunque sufficientemente somiglianti agli originali da poter trarre in inganno il consumatore medio. È stata confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base del comportamento degli imputati al controllo e dell'assenza di documentazione giustificativa. La particolare tenuità e l'attenuante speciale sono state escluse per la quantità e la qualità dei beni e per i precedenti specifici degli imputati. La Corte ha osservato che, sebbene la recidiva contestata fosse specifica infraquinquennale (non la reiterata), non è emerso alcun elemento positivo che giustificasse il prevalere delle attenuanti; pertanto il bilanciamento operato dai giudici di merito è risultato congruo. La richiesta di rimessione per usufruire della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, è stata dichiarata infondata perché gli imputati non avevano scelto il giudizio abbreviato e avevano impugnato le sentenze di merito. Sono state confermate le condanne e disposte le spese processuali a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina la ricettazione; la Corte ha interpretato che, oltre al valore economico del bene, rilevano la quantità, la qualità e i precedenti specifici per escludere attenuanti o cause di non punibilità.

  • art. 474 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine all'accertamento della contraffazione; la Corte ha ritenuto che le anomalie tecniche non escludessero la capacità ingannevole delle confezioni e che non si trattasse di falso grossolano.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che non si applica quando il valore, la qualità e il contesto indicano una rilevante offensività e professionalità dell'illecito.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto congruo il giudizio di merito che ha ritenuto le attenuanti equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale, in assenza di elementi positivi per un bilanciamento più favorevole.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la sentenza chiarisce che la recidiva specifica infraquinquennale non è automaticamente ostativa alle attenuanti, ma può essere valutata in sede di bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 442 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    Prevede una ulteriore riduzione della pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado emessa nel giudizio abbreviato; la Corte ha escluso l'applicabilità perché gli imputati non avevano optato per il rito abbreviato e avevano proposto impugnazione.

Massime di principio

  • L'accertamento della contraffazione non richiede che il bene sia un falso 'impossibile' da riconoscere: rileva la capacità della confezione di trarre in inganno il consumatore medio; anomalie tecniche non escludono necessariamente l'ingannevolezza.
  • La nozione di 'falso grossolano' è ristretta: si applica solo quando l'alterazione sia così macroscopica da rendere impossibile l'inganno; in caso contrario il reato di ricettazione può sussistere.
  • Per escludere l'attenuante speciale o la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta complessivamente quantità, qualità dei beni e elementi soggettivi e predisposizione professionale dell'agente; un valore non esiguo o la professionalità nel reato escludono la tenuità.
  • La recidiva specifica infraquinquennale non impedisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma essa influenza negativamente il bilanciamento e, in mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato, può portare a ritenere le attenuanti equivalenti o non prevalenti.
  • La condotta processuale e la mancanza di documentazione sulla provenienza della merce possono essere elementi decisivi per desumere l'elemento soggettivo del reato di ricettazione (consapevolezza della provenienza illecita).
  • La possibilità di ottenere benefici procedurali collegati al rito abbreviato (come la riduzione addizionale dell'art. 442, comma 2-bis) è subordinata alla scelta e alla definitiva irrevocabilità della sentenza di primo grado; non è ammessa una richiesta ex post quando si è impugnata la decisione.

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