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Ordinanza

Ordinanza n. 690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto l’istanza cautelare proposta dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. L’appellante ha dedotto l’esistenza di un pregiudizio irreversibile e la compromissione dell’utilità della futura decisione di merito, richiamando rilevanti interventi strutturali, consistenti investimenti economici e importanti modifiche dello stato dei luoghi. Nel testo dell’ordinanza non sono specificati l’atto amministrativo presupposto né i motivi di legittimità articolati contro di esso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che le allegazioni relative all’irreversibilità del pregiudizio e alla compromissione dell’utilità della decisione di merito fossero generiche, tautologiche e non provate. Gli interventi strutturali, gli investimenti economici e le modifiche dello stato dei luoghi sono stati qualificati come riconducibili a un pregiudizio meramente economico, ritenuto comunque suscettibile di integrale ristoro. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare; il giudice ne ha escluso i presupposti per la mancanza di un adeguatamente comprovato periculum in mora.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve dimostrare in modo concreto e documentato il periculum in mora; allegazioni generiche o tautologiche sull’irreversibilità del pregiudizio e sulla compromissione dell’utilità della decisione di merito non sono sufficienti.
  • Il richiamo a interventi strutturali, investimenti economici e modifiche dello stato dei luoghi non dimostra di per sé un danno cautelarmente irreversibile, quando il pregiudizio dedotto abbia natura esclusivamente economica e sia suscettibile di ristoro.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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