Cassazione Penale, Sentenza n. 2854/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/08/2024 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito di una procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria del Belgio. Il difensore deduceva erronea applicazione dell'art. 9 della legge n. 69/2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 c.p.p. e contestava la carenza di motivazione rispetto alle allegazioni difensive: mancata indicazione di elementi concreti a fondamento del pericolo di fuga, prova del radicamento del Cela in Italia (progetto imprenditoriale, famiglia, visto annuale) e dei motivi degli spostamenti Italia-Albania, nonché l'assenza di recenti spostamenti in Belgio; contestava infine la sproporzione e l'insufficiente motivazione sulla scelta della massima misura custodiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per ragioni non consentite. Ha richiamato il principio per cui, in materia di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile contro provvedimenti cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 9, comma settimo, L. n. 69/2005 e art. 719 c.p.p.), ammissibile soltanto per inesistenza della motivazione o per motivazione solo apparente e non per un mero vizio logico. Nel caso specifico il ricorrente censurava le valutazioni del giudice sull'esigenza cautelare (reiterazione dell'istanza e punti di appoggio in più Paesi) e quindi sollevava un vizio non consentito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005
Nel contesto del mandato di arresto europeo, il rimedio straordinario contro provvedimenti cautelari personali è limitato al ricorso per cassazione per violazione di legge; lo scrutinio della Corte di cassazione è circoscritto all'assenza o alla apparente motivazione e non all'apprezzamento logico delle valutazioni di fatto del giudice di merito.
Codice di procedura penale
Richiama i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a misure cautelari in materia di mandato di arresto europeo, confermando la possibilità di impugnazione solo per specifiche violazioni di legge relative alla motivazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede gli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo le pronunce relative a procedimenti di consegna/mandato di arresto europeo.
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo, i ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari personali sono ammessi solo per carenza totale della motivazione o per motivazione meramente apparente; non sono ammesse doglianze che si limitino a criticare la logica o l'apprezzamento delle risultanze di fatto del giudice di merito.
- Per rendere ammissibile un'impugnazione in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto e dimostrare l'assenza di motivazione formale o la contraddittorietà insanabile della stessa, non limitarsi a ridiscutere le scelte discrezionali del giudice relative al pericolo di fuga.
- Se si intende contestare la sussistenza del pericolo di fuga è più efficace produrre ed evidenziare elementi nuovi, concreti e documentali che incidano sulla motivazione (es. prove documentali inoppugnabili del radicamento, del progetto lavorativo stabile o assenza di collegamenti con il Paese richiedente), piuttosto che argomentazioni meramente assertive.
- La reiterazione rapida di istanze analoghe già respinte può essere valutata negativamente e rafforzare la valutazione cautelare; prima di riproporre la stessa richiesta è opportuno acquisire nuovi elementi decisivi.
- Le valutazioni su punti di appoggio in più Paesi costituiscono fattore rilevante ai fini del pericolo di fuga: per contrastarle è necessario documentare concretamente l'assenza di collegamenti significativi con tali Paesi.
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